Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/58: Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) · 9 pagine
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1. Situazione iniziale
Dall'entrata in vigore della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52), l’andamento del mercato e le dimensioni di alcune case da gioco hanno velocemente superato le previsioni del Legislatore. In seguito al rapporto della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) «Situazione delle case da gioco in Svizzera alla fine del 2009», in data 24 marzo 2010 il Consiglio federale ha quindi deciso di adeguare, tramite una revisione dell'ordinanza, i criteri di distinzione tra concessione A e B. Il numero massimo di apparecchi automatici da gioco per i casinò titolari di concessione B passerà da 150 a 250 (con la possibilità di aumentare ulteriormente il numero in singoli casi motivati), il jackpot massimo sarà aumentato da 100 000 a 200 000 franchi e la limitazione a un solo sistema di jackpot sarà revocata. Tuttavia, la distinzione voluta dal Legislatore tra le case da gioco con concessione A e quelle con concessione B sarà mantenuta: non mutano le differenze più importanti (per le case da gioco B: la possibilità dei Cantoni interessati di prelevare imposte, la limitazione delle poste, delle vincite e del numero dei giochi da tavolo nonché il divieto di collegare tra di loro i jackpot).
Inoltre il Consiglio federale ha ordinato di creare una base legale che permetta di migliorare l'impiego di sistemi tecnici di sorveglianza per i giochi da tavolo offerti nelle case da gioco. Alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni, è inoltre opportuno rivedere le disposizioni dell'ordinanza che attuano l’articolo di legge sulla buona reputazione e l'attività irreprensibile delle case da gioco nonché i requisiti posti alle persone operanti nel settore (art. 12 cpv. 1 LCG). Su mandato del Consiglio federale, la CFCG ha quindi elaborato un avamprogetto di revisione parziale dell'ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d’azzardo e le case da gioco (ordinanza sulle case da gioco, OCG; RS 935.521).
2. Procedura di consultazione
Il 19 agosto 2010 la CFCG ha avviato una procedura di consultazione che si è conclusa il 23 settembre 2010. Le Cancellerie di Stato cantonali, le case da gioco svizzere e la Federazione Svizzera dei Casinò hanno avuto la possibilità di presentare il proprio parere. Hanno risposto tutti i Cantoni, tutte le case da gioco (tranne il Casino Bad Ragaz AG), la Federazione Svizzera dei Casinò e sette organizzazioni specializzate (Addiction Info Suisse, GREA, Fachverband Sucht, Ticino addiction, COROMA, SSAM, Centre Patronal). Anche la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha chiesto di poter partecipare alla consultazione ed è stata invitata a inoltrare il proprio parere.
3/9 012/012-001/01/02/J364-0108