Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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sotto di una determinata quota di fondi propri scatta il piano d’emergenza, ossia le funzioni di rilevanza sistemica sono trasferite in tempi brevi a un nuovo soggetto giuridico. I prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) che la banca deve detenere nel quadro della componente progressiva sono simultaneamente convertiti in common equity. In tal modo si garantisce che il piano d’emergenza possa essere attuato con una dotazione sufficiente di fondi propri. Se supera le esigenze organizzative minime poste e migliora quindi la propria capacità di risanamento o di liquidazione, la banca è ricompensata con sconti sulla componente progressiva di fondi propri.

Le misure previste per la limitazione dei rischi del sistema finanziario sono destinate a rafforzare la stabilità sistemica; devono inoltre garantire che le banche rilevanti per il sistema siano in grado in ogni momento di fornire le proprie prestazioni che sono irrinunciabili per l’economia svizzera. L’insieme di queste misure dovrebbe quindi ridurre al minimo la probabilità che lo Stato intervenga, come fu il caso nel 2008 a seguito dell’ultima crisi finanziaria

Se il sostegno dello Stato a favore delle banche «too big to fail» dovesse rivelarsi necessario malgrado l’adozione di tutte le misure atte a limitare la problematica «too big to fail», sono inoltre previste misure nell’ambito della retribuzione variabile. Con queste disposizioni, nel caso in cui fornisse un sostegno, lo Stato ottiene un controllo sulle retribuzioni variabili. Le misure proposte possono giungere fino alla soppressione di tali retribuzioni. Esse devono essere mantenute per tutto il periodo di concessione dell’aiuto dello Stato.

Nel contempo occorre garantire che, in caso di sostegno da parte dello Stato, alle misure da ordinare non si contrappongano diritti contrattuali dei collaboratori della banca aventi diritto alle retribuzioni e che le risorse versate dalla Confederazione non possano in definitiva essere utilizzate per pagare le retribuzioni variabili. Al riguardo è indispensabile che le banche di rilevanza sistemica inseriscano una riserva nei loro accordi di retribuzione: in caso di concessione del sostegno dello Stato ai sensi della disposizione di legge proposta il Consiglio federale deve poter intervenire sui diritti alle retribuzioni variabili.

Il catalogo di misure proposto nella modifica di legge è completato da misure di natura fiscale, che sono spiegate in dettaglio nel numero 1.4.4.

1.4.2 Valutazione delle misure proposte

Ogni misura così come l’insieme del catalogo sono stati valutati secondo criteri di selezione che consentono sia di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati sia di evitare gli effetti indesiderati dell’introduzione della nuova regolamentazione. I criteri presi in considerazione sono i seguenti: (a) limitazione dei rischi, (b) liquidazione e risanamento facilitati di banche di rilevanza sistemica, (c) funzionalità ed efficienza del sistema finanziario, (d) neutralità concorrenziale, (e) semplicità e (f) obiettivi non fiscali.

Le misure proposte soddisfano in gran parte i criteri definiti. Le misure concernenti i fondi propri (compreso il capitale convertibile) e la liquidità sono particolarmente adatte a ridurre i rischi e a prevenire le crisi. Aumentare i fondi propri diminuisce non solo i rischi di insolvenza delle banche ma anche i rischi sistemici. D’altra parte, obbligando le banche di rilevanza sistemica ad incrementare i fondi propri per garantire le loro attività, si ottiene anche l’effetto di ridurre la loro propensione al rischio.

Un aumento dei fondi propri ha una funzione stabilizzatrice e contribuisce a fronteggiare i periodi di crisi esogene. La costituzione di prestiti obbligatoriamente convertibi-