Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/68: Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili · 10 pagine
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Alcuni partecipanti sono del parere che dovrebbero essere computabili anche gli investimenti in energie rinnovabili già sostenuti da un altro programma d’incentivazione. In tal caso, si dovrebbe poter computare, secondo le direttive d’esecuzione menzionate, solo la parte non ancora sovvenzionata (ZG, Alpiq, C.T.V SA, EOS, groupe e, centre patronal).
Anziché lungo tutta la durata di vita dell’impianto, Un altro gruppo di partecipanti è sottolinea che gli investimenti in energie rinnovabili non dovrebbero essere computabili per tutto il periodo di vita dell’impianto, ma solo nella misura della riduzione netta delle emissioni di gas serra conseguita con l’investimento rispetto allo scenario di riferimento. Dalla riduzione lorda delle emissioni andrebbe dedotto il dispendio per l‘esercizio del sistema necessario all’utilizzazione delle energie rinnovabili (I Verdi, UCS, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATA, WWF).
Articolo 4 Contratto di compensazione
Solo una parte dei partecipanti ha formulato commenti.
Se l'articolo 2 prevede una deroga per le centrali ubicate in un sito sul quale ne era già in funzione un’altra, nel contratto di compensazione si deve tener conto del calcolo della redditività dei vari tipi di centrali (AI, AR, SG, ZH). La rinuncia alla deroga implica quale conseguenza che diventi priva d’oggetto la sanzione stabilite nel caso in cui sia superato il massimo delle ore di esercizio previsto (Alpiq, C.T.V SA, EOS).
L’articolo 4 deve inoltre stabilire che sono computati come misure di compensazione solo gli investimenti che permettono di ottenere una riduzione supplementare delle emissioni rispetto allo scenario di riferimento (I Verdi, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATA e WWF). Il contratto dovrebbe inoltre prevedere requisiti minimi di qualità per i progetti di compensazione realizzati all’estero. Detti requisiti mirano a garantire l'effetto supplementare e sostenibile dei progetti di compensazione e a escludere ripercussioni negative a livello sociale ed ecologico (BL, I Verdi, UCS, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATA, WWF).
VS e SIG esigono che il metodo di calcolo delle emissioni di CO2 da compensare sia disciplinato in modo più dettagliato.
I rappresentanti dell’economia fanno notare in particolare che anche le riduzioni eccedenti gli obiettivi di abbattimento definiti negli accordi volontari dovrebbero essere computate come misure di compensazione (economiesuisse, SGCI, Usam, Siemens, Swissmem).
Art. 5 Computo delle misure di compensazione dopo il 2012
I commenti sull’articolo 5 concernono soprattutto la trasferibilità e il mantenimento del valore delle prestazioni di compensazione non utilizzate.
In vista di migliorare la certezza del diritto, le riduzioni che non vengono utilizzate per compensare le emissioni di CO2 nel periodo 2008-2012 e 2013-2020 devono poter essere trasferite ai periodi successivi (Alpiq, Axpo, BKW, CKW, C.T.V SA, EOS, SIG).
I Verdi, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATA e WWF chiedono invece di non disciplinare la trasferibilità nei periodi successivi prima di conoscere i contenuti della normativa internazionale.