Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 8 pagine

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36 Norme di natura dispositiva per disciplinare l’interesse moratorio

L’USC ha inoltre richiesto di sancire esplicitamente per legge la natura dispositiva dei tassi d'interesse.

37 Interesse moratorio per affari conclusi con l'amministrazione pubblica

Diversi partecipanti hanno chiesto di prevedere l'aumento dell'interesse moratorio anche nell’ambito degli affari con l’amministrazione pubblica; anche l'amministrazione pubblica va obbligatoriamente sottoposta al pagamento dell'interesse moratorio più elevato, applicandolo a tutti i crediti concessi (costruzione svizzera, centre patronal, economiesuisse, SSIC, USM, suissetec, SVC, SWISSMEM, veb.ch VSI). L’adeguamento delle condizioni generali della Confederazione non è atto a risolvere il problema, poiché possono essere modificate unilateralmente in qualsiasi momento e hanno ripercussioni al massimo a livello federale. Per questo motivo è stato esplicitamente richiesto di sancire per legge l'interesse moratorio più elevato (economiesuisse).

GR ha inoltre aggiunto che la normativa proposta, secondo la quale l'amministrazione pubblica deve pagare un interesse moratorio del 5 per cento, comporta problemi di delimitazione ed è difficilmente accettabile (GR).

38 Altre osservazioni

Diversi partecipanti hanno inoltre osservato o proposto quanto segue.

− Il rapporto tra l'interesse moratorio di natura dispositiva e l'interesse stipulato per contrat-

to non è chiaro anche in seguito all’inversione, per ragioni di sistematica, dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 104 CO (OW; FER). Infatti, dal testo non risulta chiaramente se il capoverso 3 («cinque per cento») si riferisce soltanto al capoverso 1 o a tutti e due i capoversi (SG, ZG).

− BS propone di mantenere l'attuale ordine dei capoversi dell'articolo 104 CO per motivi di

continuità.

− Secondo molti partecipanti una revisione del diritto in materia di interesse moratorio

comporta molte altre difficoltà che andrebbero anch’esse affrontate dal legislatore: l'inizio dell'obbligo di pagare l’interesse moratorio, il divieto di richiedere un ulteriore interesse moratorio sull'interesse moratorio stesso nonché la distribuzione dell’onere della prova dell’articolo 106 CO (UNIZH). In tal senso BS propone di determinare anche il momento in cui inizia a decorrere l'interesse moratorio (BS). Vari partecipanti hanno inoltre chiesto di rivedere l'articolo 106 CO, in analogia alla proposta di revisione recentemente approvata dal Parlamento europeo riguardo alla direttiva 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in modo da creare una normativa più efficace per addossare il danno del ritardo al debitore in mora (USAM, SVC, VSI). D’altro canto sono necessarie ulteriori misure per proteggere i consumatori, poiché tutte le attività di riscossione di crediti vengono eseguite in modo poco trasparente ed è difficile eliminare iscrizioni ingiustificate dal registro esecuzione e fallimenti (USS).

− Il problema dei pagamenti tardivi non può essere risolto soltanto aumentando l'interesse

moratorio; in una fase successiva è necessario modificare le procedure in modo tale da permettere ai creditori di richiedere più tempestivamente il pagamento dei loro crediti. Le procedure vanno quindi snellite e accelerate, in particolare quelle rette dalla LEF (USC, economiesuisse).

− Occorre distinguere tra crediti non contestati e crediti contestati oggetto di un procedi-

mento giudiziale. I crediti non contestati vanno sottoposti a un interesse moratorio più e-