Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 10 pagine
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2.2 Importanza della convenzione per la Svizzera
In Svizzera, il paesaggio con la sua diversità e bellezza svolge un ruolo fondamentale quale elemento dell’ambiente, espressione del patrimonio naturale e culturale, spazio vitale per la popolazione nelle aree urbane, periurbane e rurali nonché risorsa economica per il turismo e fattore di competitività. Questa conquista è il risultato dell’elaborazione e dell’applicazione mirate e pragmatiche di strumenti di salvaguardia, gestione sostenibile e sviluppo del paesaggio, strumenti che sono stati perfezionati e collaudati nel corso di decenni e che hanno dimostrato la loro efficacia.
Da queste esperienze, maturate sullo sfondo della partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà della struttura federale della Svizzera, sono scaturiti numerosi impulsi, che hanno potuto confluire nell’elaborazione della Convenzione europea del paesaggio.
La convenzione offre alla Svizzera un prezioso sostegno per l’attuazione delle politiche nazionali e cantonali di protezione della natura e del paesaggio con i loro strumenti, soprattutto per il suo carattere programmatico e in un’ottica metodologica. La base di tali politiche è costituita dalla Concezione paesaggio svizzero (CPS), approvata dal Consiglio federale nel 1997. La convenzione è conforma a tale documento nella sua accezione più ampia e ne riprende l’approccio basato su un rapporto che vede gli attori come partner e sulla sussidiarietà nella ripartizione federale dei compiti.
La convenzione non contiene novità giuridiche o strumentali per la Svizzera e di conseguenza può essere attuata dalla Confederazione e dai Cantoni senza alcun bisogno di modificare o completare atti giuridici o strumenti. La sua esecuzione può avvenire nell’ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti.
Per vari Stati dell’Europa centrale, orientale e sudorientale, la convenzione rappresenta un importante punto di partenza per l’elaborazione delle politiche nazionali di protezione della natura e del paesaggio e di strumenti corrispondenti. La convenzione è quindi in linea con gli sforzi della Svizzera alla collaborazione nell’ambito della politica estera ambientale.
Con questa convenzione, il paesaggio nella sua importanza globale e trasversale diventa per la prima volta oggetto di uno strumento internazionale che colma una lacuna e completa le convenzioni esistenti, ratificate dalla Svizzera, che mirano alla conservazione e all’utilizzazione sostenibile delle specie e degli habitat (Convenzioni di Berna, di Bonn e di Ramsar, Convenzione sulla diversità biologica).
3. Procedura di consultazione e pareri
La convenzione non contiene disposizioni direttamente applicabili e non comporta ripercussioni legislative né nuovi obblighi finanziari per la Svizzera. Essa riguarda tuttavia un settore
– la politica del paesaggio – che s’iscrive perlopiù nella sovranità legislativa ed esecutiva dei Cantoni, ma che al tempo stesso contiene anche elementi rientranti nei compiti comuni. La Confederazione è interessata in particolare nell’ambito dei paesaggi d’importanza nazionale nonché dei compiti di promozione e di compiti federali di rilevanza paesaggistica.
La ratifica della convenzione sottostà pertanto a referendum secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Per questo motivo, secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) era necessaria una procedura di consultazione.
Il 1° ottobre 2010, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato, su mandato del Consiglio federale, la procedura di con-