Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 6 pagine

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Articolo 4

In virtù di questo articolo, la CoPsi è autorizzata in linea generale a registrare in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi esteri riconosciuti e ai titoli esteri di perfezionamento riconosciuti di cui agli articoli 3 o 9 LPPsi (cpv. 1). La banca dati della CoPsi viene gestita analogamente alla banca dati della Commissione delle professioni mediche MEBEKO (cfr.

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art. 5 dell’ordinanza sulle professioni mediche OPMed ). I costi dell’adeguamento e della gestione della banca dati sono coperti dagli emolumenti riscossi per il riconoscimento dei diplomi e titoli di perfezionamento esteri (cfr. allegato 1, n. 1 e 2).

Secondo il capoverso 2, sono considerati rilevanti i seguenti dati relativi ai titolari di un diploma estero riconosciuto: cognome e nome(i), cognome(i) precedente(i) (lett. a); data di nascita e sesso (lett. b); lingua di corrispondenza (lett. c); cittadinanza(e) (lett. d); un numero di identificazione univoco (lett. e); indirizzo(i), numero(i) di telefono e indirizzo(i) di posta elettronica (lett. f); i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPPsi con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data del riconoscimento concesso dalla CoPsi (lett. g). Sono registrati gli stessi dati relativi ai titolari di titoli esteri di perfezionamento riconosciuti. I titoli di perfezionamente riconosciuti conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LPPsi sono anche registrati con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data del riconoscimento concesso dalla CoPsi (cpv. 3).

Questi dati, nella misura in cui sono necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli da 38 a 43 LPPsi, sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI (cpv. 4). Ulteriori disposizioni precise per l'elaborazione e il trasferimento dei dati nel quadro del registro delle professioni psicologiche saranno fissate in un'apposita ordinanza che entrerà successivamente in vigore.

Articolo 5 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

Il Dipartimento, designato come istanza di accreditamento nell'articolo 34 LPPsi, emana i dettagli relativi allo svolgimento della procedura di accreditamento (cpv. 1). Per esempio, fissa i termini per la presentazione della domanda e per il suo trattamento. Il capoverso 2 conferisce al Dipartimento anche la competenza di concretizzare il criterio di accreditamento di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi. Sentite le organizzazioni responsabili secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera a LPPsi, il DFI fissa gli standard qualitativi per l’accreditamento ed emana ulteriori disposizioni relative ai requisiti di qualità per i cicli di perfezionamento che conducono al titolo federale di perfezionamento. Tali disposizioni devono assicurare che le persone in corso di perfezionamento possano raggiungere gli scopi del perfezionamento secondo l'articolo 5 LPPsi.

Stando al capoverso 3, l’organo preposto all'accreditamento e alla garanzia della qualità (OAQ) secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 19995 sull’aiuto alle università è costituito dall'organo di accreditamento definito all'articolo 35 LPPsi. Si presume che il Consiglio federale, all’entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 20116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), trasferirà questo compito alla nuova organizzazione destinata secondo la legge a sostituire l’OAQ (Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità, cfr. art. 22 LPSU).

Articolo 6 Impiego dei titoli di perfezionamento nella denominazione professionale

Secondo l'articolo 10 LPPsi, il Consiglio federale, dopo aver consultato la CoPsi, disciplina come possa essere impiegato il titolo federale di perfezionamento nella denominazione professionale. Tali denominazioni professionali possono essere utilizzate anche da persone con un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione.

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RS 811.112.0

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RS 414.20