Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 6 pagine

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3. Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e le cerchie professionali interessate

La presente ordinanza non comporta conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e le categorie professionali interessate oltre a quelle già previste dalla legge sulle professioni psicologiche (cfr. messaggio concernente la LPPsi11, n. 3). Le disposizioni dell’ordinanza concretizzano, laddove possibile, le disposizioni della legge e contribuiscono a chiarire le basi per la sua esecuzione.

Fino all'entrata in vigore della legge e della presente ordinanza, i Cantoni sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti legislativi e organizzativi per adempiere i loro compiti conformemente alle nuove prescrizioni federali relative all'esercizio della psicoterapia nell'economia privata sotto la propria responsabilità (cfr. art. 22 segg. LPPsi). Ciò riguarda in modo particolare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, l’obbligo di annunciarsi e l’obbligo di vigilanza delle autorità cantonali.

Con una sola eccezione, già oggi tutti i Cantoni sono responsabili in materia di vigilanza e rilasciano agli psicoterapeuti autorizzazioni di polizia sanitaria che permettono l’esercizio della professione. Le nuove prescrizioni federali sono analoghe ai sistemi cantonali di autorizzazione e vigilanza attualmente in vigore. Di conseguenza, la loro attuazione non comporta l’istituzione di nuove strutture cantonali o modifiche sostanziali di quelle esistenti.