Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 6 pagine
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all’art. 3) disciplinerà i documenti che dovranno essere presentati dai fornitori di prestazioni e il loro diritto alla denominazione professionale.
Articolo 8 Emolumenti
Per il riconoscimento dei diplomi e titoli di perfezionamento esteri e per l’accreditamento dei cicli di perfezionamento sono riscossi degli emolumenti. I singoli emolumenti sono retti dall'allegato 1 dell'ordinanza (cpv. 1). Il loro importo è fissato analogamente alle modalità descritte nell’allegato 5 OPMed. Siccome per le professioni psicologiche, al contrario di quelle mediche universitarie, non vigono automatismi in virtù di accordi internazionali, le domande di riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri devono essere valutate singolarmente. Di conseguenza sono previsti emolumenti più elevati, fino a 1200 franchi. L’emolumento nel caso singolo si calcola in funzione del tempo impiegato; la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi a seconda della funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro (cpv. 2).
Gli emolumenti sono fissati in modo da coprire tutte le spese del riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.
Nel capoverso 3 è stabilito che l'autorità, in casi motivati, può chiedere un congruo anticipo delle spese, che tuttavia non può superare le spese totali previste.
Il capoverso 4 contiene un rinvio di massima all’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20049 (OgeEm), che si applica ove la presente ordinanza non disponga altrimenti.
Articolo 9 Cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente
Il Consiglio federale, secondo l'articolo 49 capoverso 1 (disposizioni transitorie), dopo aver consultato la CoPsi redige l'elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia considerati accreditati per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della LPPsi. Per la redazione di questo elenco, il Consiglio federale si basa sulle raccomandazioni delle organizzazioni professionali e specializzate responsabili finora del riconoscimento, secondo procedure autonome, dei perfezionamenti e del conferimento dei titoli di perfezionamento (cfr. messaggio concernente la LPPsi10, commento all’art. 49 cpv. 1). Nell’allegato 2 della presente ordinanza si trova il disegno dell dell'elenco deicicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente redatto sulla base delle racommandazioni delle organizzazioni professionali e specializzate svizzere. La CoPsi prendera posizione sull'elenco, conformemente all'articolo 49 capoverso 1 LPPsi (cpv. 1).
L’accreditamento provvisorio vale per cinque anni a partire dall’entrata in vigore della LPPsi (cfr. art. 49 cpv. 1 LPPsi), quindi prevedibilmente fino al 28 febbraio 2018 (cpv. 2). Le organizzazioni responsabili del perfezionamento hanno cinque anni di tempo dall’entrata in vigore della legge per farsi accreditare con procedura ordinaria i propri cicli di perfezionamento. La procedura ordinaria di accreditamento deve quindi essere avviata per tempo affinché possa essere conclusa entro l'inizio del 2018.
Il DFI, designato come istanza di accreditamento all'articolo 34 LPPsi, disciplina con un’ordinanza dipartimentale i dettagli relativi allo svolgimento della procedura di accreditamento e fissa i termini per la presentazione della domanda e per il suo trattamento (cfr. art. 5 ).
Articolo 10 Entrata in vigore
La data prevista per l’entrata in vigore di quest'ordinanza è il 1° marzo 2013, insieme alla LPPsi.
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