Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 6 pagine

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A tenore dell’articolo 6, i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto devono denominarsi pubblicamente in modo corretto e secondo verità, conformemente all'attività professionale corrispondente al loro titolo di perfezionamento. Perciò i titolari possono e devono primariamente denominarsi in modo conforme al tenore ufficiale del titolo federale di perfezionamento (cpv. 1). I titoli esteri di perfezionamento riconosciuti possono essere utilizzati conformemente alla denominazione ufficiale e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine (cpv. 2).

Nel capoverso 3 sono elencate le denominazioni professionali che possono essere utilizzate dai titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o titolo estero di perfezionamento riconosciuto. Secondo l’articolo 9 capoverso 2 LPPsi, un titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione delle professioni psicologiche ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. Di conseguenza, i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare la stessa denominazione professionale come i titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Chi utilizza una di queste denominazioni in modo abusivo può essere punito con una multa ai sensi dell'articolo 45 LPPsi.

Il diritto di utilizzare una denominazione professionale ha effetto retroattivo: di conseguenza, anche chi ha già concluso un ciclo di perfezionamento regolarmente accreditato prima del presente regime di accreditamento può utilizzare le denominazioni professionali protette.

Le persone che secondo l'articolo 49 capoverso 3 LPPsi conservano il diritto di esercitare la psicoterapia possono quindi continuare a denominarsi psicoterapeuti.

Il capoverso 4 ricorda che per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed)7. Tale capoverso recita che, sebbene i titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti per le professioni mediche universitarie debbano essere teoricamente usati nelle designazioni ufficiali elencate negli allegati da 1 a 3a dell’OPMed, in verità possono anche essere usati sinonimi correnti purché non diano atto a malintesi. Siccome l’allegato 1 OPMed riporta un ciclo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia, è possibile che chi l'ha portato a compimento si denomini anche come psicoterapeuta, nel senso di un sinonimo corrente. La precisazione del capoverso 4 indica chiaramente che questa possibilità è mantenuta.

Articolo 7 Fornitori di prestazioni

I cosiddetti fornitori di prestazioni provenienti dallo spazio UE/AELS di cui all’articolo 23 capoverso 2 LPPsi, che esercitano la psicoterapia nell’economia privata svizzera sotto la propria responsabilità specialistica durante un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono presentare all’autorità cantonale un diploma estero riconosciuto e un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 9 LPPsi, nonché un attestato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l'attività in questione in tale Stato (lett. a e b) (cfr. art. 8 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005)8. Per l’applicabilità della direttiva 2005/36/CE si rimanda al commento dell'articolo 3.

Per i fornitori di prestazioni i cui diplomi e titoli di perfezionamento sono stati riconosciuti dalla Commissione delle professioni psicologiche valgono le disposizioni di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3. La nuova legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (v. commento

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RS 811.112.0

8 Per l’ulteriore procedura concernente la suddetta direttiva cfr. commento all’articolo 3 OPPsi.