Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/117: Disposizioni esecutive della legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 62 pagine

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Art. 10 Obbligo del segreto

In linea di massima SPOG approva la disposizione e suggerisce che i membri delle commissioni d’etica possano consultare la totalità della documentazione inoltrata esclusivamente ai fini della valutazione e non possano trasmetterla a terzi per altri scopi. SG si oppone invece alla disposizione, essendo un’inutile ripetizione dell’articolo 57 LRUm; l’obbligo del segreto scaturisce inoltre già dal Codice penale nonché dal diritto sulla protezione dei dati.

Art. 11 Comunicazione di dati personali

Il disciplinamento delle condizioni per la comunicazione di dati personali ha suscitato consensi con alcune riserve su aspetti dettagliati. CTU SG si chiede se l’interessato possa impedire la comunicazione di dati. eh chiede che sia prescritto in modo vincolante l’obbligo di tener conto dei bisogni dei disabili nell’ambito dell’informazione sulla comunicazione di dati personali. Uni NE chiede infine che il diritto esecutivo definisca in modo più preciso il concetto di autorità d’esecuzione.

Cpv. 2

CTU LA chiede la seguente formulazione al capoverso 2 lettera d: «la persona interessata è irreperibile dopo uno sforzo adeguato per raggiungerla.»

Art. 12 Trasmissione di dati confidenziali a servizi esteri

Benché la disposizione abbia suscitato perlopiù consensi, in generale è chiesta una formulazione più precisa (FR, BS, CTU LA). VKS chiede lo stralcio della disposizione. Per Interpharma, Gen Suisse, HKBB, SAKK e SAKK-Triemli bisogna aggiungere che nello Stato destinatario deve essere garantita la protezione dei dati.

Cpv. 1

Secondo vari partecipanti, la disposizione prevede condizioni meno severe e dettagliate per la trasmissione di dati confidenziali a servizi esteri rispetto all’articolo 60 LRUm (SPOG, Uni GE Medicine, Uni NE, ZH, VKS). Uni GE Medicine chiede un rimando esplicito all’articolo 60. Per FR non è chiaro se la trasmissione di dati rientri nella sfera di competenza esclusiva delle autorità di esecuzione e vigilanza. VKS, che condivide la stessa posizione, propone un completamento in tal senso. Secondo BS dal testo della legge dovrebbe emergere che non si tratta di dati personali degni di protezione, bensì di informazioni su prodotti: s’impone pertanto un adeguamento della disposizione. Infine UZH parte dal presupposto che non possono essere trasmessi ad autorità estere dati confidenziali delle autorità di esecuzione e vigilanza e chiede una precisazione in tal senso.

Cpv. 2

Per CTU LA non è chiaro quali siano i dati considerati confidenziali. Il segreto d’affari e di fabbricazione non riguarda le commissioni d’etica, ma piuttosto il diritto alla protezione della personalità. VKS propone di stralciare il capoverso.

4.3.4 Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 13 Entrata in vigore

Nessuna osservazione (cfr. però le considerazioni sulla disposizione relativa all’entrata in vigore dell‘ORUm 1).