Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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e competente i compiti ad essa attribuiti, in particolare la collaborazione inter-istituzionale tra enti della Confederazione da una parte e tra questi ultimi e i servizi cantonali competenti dall’altra.

Sezione 9: Disposizioni finali (art. 22)

L’avamprogetto di legge rinuncia a formulare disposizioni transitorie finalizzate a un adeguamento delle leggi speciali della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 22 Modifica del diritto vigente Premessa

Parallelamente alla consultazione corrente, sono in corso d’esame – nell’ambito del progetto «Adeguamento della legislazione speciale alla luce della LFCo» e in stretta collaborazione con gli enti della Confederazione addetti all’esecuzione – gli effetti e le modifiche sulle singole leggi speciali e si stanno elaborando proposte per un’integrazione nell’avamprogetto di legge in considerazione dei risultati della consultazione. Questo lavori renderanno ancora più trasparenti gli effetti della legge. Essi concernono in generale il fabbisogno di adeguamento nelle singole leggi speciali, comprese le eventuali difficoltà e i punti di intersezione con il diritto internazionale, di livello sovraordinato, o con disciplinamenti internazionali riconosciuti, gli effetti sul sovvenzionamento della formazione continua da parte della Confederazione nella legislazione speciale e gli effetti economici. I risultati di questi lavori confluiranno nel messaggio del Consiglio federale.

Due modifiche del diritto previgente

Sono due i campi direttamente interessati dalle disposizioni del presente avamprogetto di legge, che sono quindi già indicati come modifiche del diritto previgente.

• Il trasferimento della lotta all’illetteratismo dalla legislazione sulla cultura a quella sulla formazione

continua implica un adeguamento dell’articolo 15 della legge sulla promozione della cultura. Questo articolo continuerà ad avere per oggetto la promozione della lettura e della cultura del libro, ad esempio attraverso il sostegno di attività nel campo della promozione della capacità di leggere dei bambini e degli adulti o della fondazione Bibliomedia. Per contro, le attività nel campo della lotta all’illetteratismo, che sono riportate separatamente nel messaggio sulla cultura 2012- 2015, saranno trasmesse alla legge sulla formazione continua in qualità di fattispecie di formazione.

• Come annunciato nel rapporto elaborato in adempimento al postulato 05.3716 «Ordinanza sui

titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali», il riconoscimento degli studi post-diploma sarà abrogato parallelamente all‘abrogazione del riconoscimento federale dei master di perfezionamento offerti dalle scuole universitarie professionali. Gli studi post-diploma della formazione professionale superiore fanno parte, all’interno dello spazio formativo svizzero, del settore della formazione continua. In tal modo si mira a un trattamento paritetico dell’intero settore della formazione non formale (DFE, 2011a, pag. 15), il che richiede un adeguamento dell’articolo 29 capoverso 3 LFPr.

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