Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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Art. 19 Monitoraggio

L’avamprogetto di legge presenta un grado di disciplinamento molto esiguo. Questo fatto è motivato dalla convinzione che gli interventi statali sono giustificati solamente in caso di disfunzioni. Per identificare queste disfunzioni e per valutare l’efficacia della legge sulla formazione continua nonché l’utilità della formazione continua per la società e l’economia, è necessario seguire da vicino e in modo costante il relativo mercato e la partecipazione alla formazione continua. La base per un tale monitoraggio è costituita da una parte dai risultati della ricerca (cfr. art. 11) e, dall’altro, dai dati statistici (cfr. art. 18).

Sezione 8: Esecuzione e Conferenza sulla formazione continua (art. 20 – art. 21)

Art. 20 Esecuzione

L’esecuzione della legge sulla formazione continua dev’essere garantita senza il ricorso a un’amministrazione eccessiva. Determinati settori o singoli compiti possono essere delegati a terzi. Occorrerà esaminare se mediante mandati di prestazione è possibile attingere alle competenze delle organizzazioni di formazione continua esistenti.

Art. 21 Conferenza sulla formazione continua

Secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e

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dell’Amministrazione (LOGA) , il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire ulteriori organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento in qualità di conferenze istituzionalizzate. Il compito principale di tali conferenze è quello di coordinare determinate attività all’interno dell’Amministrazione federale.

L’organo di coordinamento nell’ambito della formazione continua non sarà costituito solamente da membri dell’Amministrazione federale, bensì anche da rappresentanti dei Cantoni. L'istituzione di questo genere di organi comuni ai fini del coordinamento degli sforzi profusi da Confederazione e Cantoni in ambito formativo è prevista in modo esplicito all’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale.

La Conferenza sulla formazione continua ha il compito di coordinare la legislazione federale in materia di formazione continua, di coordinare la politica in questo ambito con i Cantoni, di vegliare sul rispetto dei principi e dei criteri della legge sulla formazione continua nonché di garantire la collaborazione inter-istituzionale nel campo dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti. Inoltre, essa dovrà curare il dialogo con gli operatori della formazione continua e i loro rappresentanti.

Per quanto concerne la formazione continua in ambito universitario, l’articolo 2 capoverso 2 della legge formula la riserva secondo cui il coordinamento delle misure di formazione continua spetta agli organi comuni di Confederazione e Cantoni.

L’organizzazione e la composizione della Conferenza sulla formazione continua è di competenza del Consiglio federale. La Conferenza sulla formazione continua – organo comune istituito in virtù dell’articolo 61a capoverso 2 Cost. – non deve necessariamente essere composta in modo paritetico. Il Consiglio federale provvederà a una composizione che le consenta di adempiere in modo efficiente

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RS 172.010

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.366277 56/61