Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/2: Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera · 8 pagine
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6.2 Delega di competenze legislative
La presente modifica della legge sull’agricoltura non implica alcuna norma di delega per l’emanazione di una normativa d’attuazione autonoma. Il Consiglio federale, nell’ambito della sua competenza di emanare disposizioni d’esecuzione (art. 177 LAgr) attuerà le necessarie concretizzazioni nell’ordinanza sull’allevamento di animali e nell’ordinanza sui pagamenti diretti.
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.