Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/2: Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera · 8 pagine

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Per ottenere una reintroduzione degli aiuti all’esportazione per l’autunno del 2011, tenendo conto del termine referendario di tre mesi, il Consiglio nazionale dovrà approvare nel corso della sessione speciale dell’aprile 2011 sia la proposta di modifica della legge sull’agricoltura che il decreto federale concernente la modifica del decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013. Il Consiglio degli Stati potrà trattare il progetto durante la successiva sessione estiva. Tuttavia, per rispettare questo calendario si dovrà ridurre il periodo di tre mesi previsto abitualmente per la procedura di consultazione. La Commissione fa riferimento all’articolo 7 capoverso 3 della legge sulla consultazione2, che in caso d’urgenza permette eccezionalmente di abbreviare il termine per rispondere. Le modifiche a livello di legge comportano adeguamenti del diritto regolamentare. Le necessarie disposizioni di ordinanza dovranno essere emanate contemporaneamente all’entrata in vigore della nuova legge.

2.5 Finanziamento

Per entrare in vigore nell’autunno del 2011 si dovrebbero richiedere i mezzi necessari nell’ambito della procedura per la domanda di crediti aggiuntivi al preventivo 2011.

A partire dal 2012 si garantirebbe il finanziamento degli aiuti all’esportazione mediante un trasferimento di fondi per i pagamenti diretti all’interno dei limiti di spesa 2012 e 2013 per l’agricoltura. Eventuali tagli necessari dei pagamenti diretti riguarderebbero in primo luogo i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui all’articolo 73 della legge sull’agricoltura.

3 Commento alle singole disposizioni

Art. 53 Esportazione di bestiame da allevamento

I contributi all’esportazione possono essere versati per il bestiame da allevamento della specie bovina, equina, ovina e caprina. Il Consiglio federale disciplina le disposizioni esecutive in virtù dell’articolo 177 della legge sull’agricoltura, attenendosi alle condizioni quadro valide nel 2009.

Mediante la modifica del decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013 vengono trasferiti 8 milioni di franchi dai pagamenti diretti ai provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio. Le cifre indicate nel progetto preliminare di decreto federale concernente la modifica del decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013 si fondano sulla corrispondente proposta formulata dal Consiglio federale nel suo messaggio del 30 giugno 20103. Sulla base delle decisioni prese nel frattempo da Governo e Parlamento sul Programma di consolidamento 2012–2013, le cifre dovranno essere adeguate prima della deliberazione nelle Camere. Per la consultazione è importante la proposta di trasferire 8 milioni di franchi.

2 RS 172.061

3 FF 2010 4475