Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/2: Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera · 8 pagine

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ciclo di Doha dell’OMC è stata decisa di principio l’abolizione di tutti gli incentivi all’esportazione entro il 2013.

Secondo la minoranza si deve promuovere l’agricoltura con incentivi per fornire prestazioni d’interesse generale per l’economia e non con strumenti inefficienti che distorcono il mercato. Gli aiuti alle esportazioni favoriscono in primo luogo un gruppo ristretto di commercianti di bestiame, non i contadini, e provocano inoltre un rincaro dei prezzi per i consumatori elvetici. Pertanto il sostegno delle regioni di montagna deve avvenire tramite il sistema dei pagamenti diretti.

La minoranza ritiene che la reintroduzione degli aiuti all’esportazione per il bestiame da allevamento sia in contraddizione con le precedenti decisioni del Parlamento e, in considerazione delle trattative attuali e future in materia di economia esterna, fornisca un segnale negativo. Inoltre si creerebbe un precedente che in futuro consentirebbe ad altri settori di esigere sovvenzioni analoghe per i loro prodotti.

La minoranza della Commissione conclude infine ricordando che l’UE continua a sostenere l’esportazione di bestiame con sussidi soltanto verso Paesi che non sono membri dell’UE e che non è ammesso sovvenzionare il commercio tra gli Stati membri. Per questo motivo gli esportatori svizzeri di bestiame continuano a beneficiare delle medesime condizioni nel loro mercato principale, vale a dire quello europeo.

2.3 Principali indirizzi della regolamentazione proposta

Per promuovere l’esportazione di bestiame da allevamento è necessario concedere complessivamente 4 milioni di franchi all’anno. Questo strumento deve essere implementato per le medesime categorie di animali e alle stesse condizioni del 2009. Pertanto il Consiglio federale stabilisce i principi nell’ordinanza del 14 novembre 2007 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Il contributo per ogni animale, in base a specie, razza, sesso e Paese di destinazione, nonché in base ad altri criteri, deve essere stabilito nell’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali (RS 916.310.31), che stabilisce inoltre le esigenze qualitative che devono soddisfare gli animali esportati. I contributi per ogni animale devono ammontare a circa il 60 per cento dell’importo del 2009 perché si sono ridotte le differenze di prezzo rispetto all’estero. Ad esempio si è potuta promuovere l’esportazione di vacche e giovenche gravide verso Italia e Georgia rispettivamente con 630 e 750 franchi per animale.

Come è avvenuto fino alla fine del 2009, le organizzazioni di allevamento devono essere nuovamente incaricate dell’esecuzione, verificare il diritto ai contributi e versarli agli esportatori.

2.4 Calendario parlamentare ed entrata in vigore

Allo scopo di sgravare il mercato del bestiame da allevamento dopo la discesa dall’alpeggio sarebbe opportuna un’entrata in vigore nell’autunno 2011.