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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine

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Legge sulla cartella del paziente informatizzata

a. sulla partecipazione a programmi e progetti internazionali volti a promuovere il trattamento elettronico dei dati nel settore sanitario;

b. sull’adesione a organismi internazionali al fine di promuovere la messa in rete elettronica nel settore sanitario.

Art. 15 Valutazione

1 Il Dipartimento federale dell’interno provvede affinché l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure adottate in virtù della presente legge siano valutate periodicamente.

2 Conclusa la valutazione, presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone proposte sull’ulteriore modo di procedere.

Art. 16 Delega di compiti

1 Il Consiglio federale può delegare a terzi l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13. La vigilanza spetta al Consiglio federale.

2 I terzi incaricati in virtù del capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le prestazioni fornite nell’ambito dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2. Le aliquote degli emolumenti sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno.

3 Se le spese sostenute per l’adempimento dei compiti delegati in virtù del capoverso 1 non sono coperte dagli emolumenti di cui al capoverso 2, la Confederazione può accordare un’indennità. Il Consiglio federale stabilisce l’importo e le modalità dell’indennità.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 17

1 Chiunque accede intenzionalmente a una cartella del paziente informatizzata senza esservi autorizzato è punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale4 non commini una pena più severa.

2 Se l’autore ha agito per negligenza la pena è della multa fino a 10 000 franchi.

4 RS 311.0