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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine
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Legge sulla cartella del paziente informatizzata
d. comunità: il raggruppamento di professionisti della salute e dei loro istituti; può essere considerato comunità anche un professionista della salute che esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale.
Sezione 2: Accesso alla cartella del paziente informatizzata
Art. 3 Consenso
1 Il paziente deve esprimere per scritto il proprio consenso alla costituzione della cartella del paziente informatizzata.
2 Il paziente deve acconsentire esplicitamente a rendere accessibili i propri dati.
3 Per essere valido, il consenso di cui al capoverso 1 o 2 dev’essere espresso liberamente, previa adeguata informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze che ne risultano.
4 Il paziente può revocare in ogni momento il proprio consenso senza indicarne i motivi.
Art. 4 Diritti d’accesso
1 Il paziente può:
a. accedere ai propri dati tramite un portale certificato;
b. attribuire ai propri dati diversi gradi di riservatezza;
c. definire e adeguare i diritti d’accesso ai propri dati;
d. negare a singoli professionisti della salute l’accesso ai propri dati;
e. escludere l’accesso ai dati da parte di professionisti della salute in situazioni di emergenza medica.
2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità per l’attribuzione dei gradi di riservatezza e la definizione dei diritti d’accesso.
3 In situazioni di emergenza medica, i professionisti della salute possono accedere ai dati della cartella del paziente informatizzata anche senza diritti d’accesso, sempre che il paziente non abbia escluso l’accesso secondo il capoverso 1 lettera e. Il paziente dev’essere informato dell’accesso ai suoi dati.
Art. 5 Identificazione
1 Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata le seguenti persone devono disporre di un’identità elettronica sicura:
a. i pazienti;
b. i professionisti della salute.
2 Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute.