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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine

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Legge sulla cartella del paziente informatizzata

d. comunità: il raggruppamento di professionisti della salute e dei loro istituti; può essere considerato comunità anche un professionista della salute che esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale.

Sezione 2: Accesso alla cartella del paziente informatizzata

Art. 3 Consenso

1 Il paziente deve esprimere per scritto il proprio consenso alla costituzione della cartella del paziente informatizzata.

2 Il paziente deve acconsentire esplicitamente a rendere accessibili i propri dati.

3 Per essere valido, il consenso di cui al capoverso 1 o 2 dev’essere espresso liberamente, previa adeguata informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze che ne risultano.

4 Il paziente può revocare in ogni momento il proprio consenso senza indicarne i motivi.

Art. 4 Diritti d’accesso

1 Il paziente può:

a. accedere ai propri dati tramite un portale certificato;

b. attribuire ai propri dati diversi gradi di riservatezza;

c. definire e adeguare i diritti d’accesso ai propri dati;

d. negare a singoli professionisti della salute l’accesso ai propri dati;

e. escludere l’accesso ai dati da parte di professionisti della salute in situazioni di emergenza medica.

2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità per l’attribuzione dei gradi di riservatezza e la definizione dei diritti d’accesso.

3 In situazioni di emergenza medica, i professionisti della salute possono accedere ai dati della cartella del paziente informatizzata anche senza diritti d’accesso, sempre che il paziente non abbia escluso l’accesso secondo il capoverso 1 lettera e. Il paziente dev’essere informato dell’accesso ai suoi dati.

Art. 5 Identificazione

1 Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata le seguenti persone devono disporre di un’identità elettronica sicura:

a. i pazienti;

b. i professionisti della salute.

2 Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute.