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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine

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Legge sulla cartella del paziente informatizzata

b. la validità della certificazione e le condizioni per il suo rinnovo;

c. le condizioni per la revoca della certificazione;

d. il riconoscimento di procedure di certificazione disciplinate da altre leggi.

Art. 10 Partecipazione dei Cantoni e consultazione delle organizzazioni

interessate

In sede di preparazione di atti normativi secondo gli articoli 8 e 9 la Confederazione assicura in modo adeguato la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni interessate.

Sezione 4: Compiti della Confederazione

Art. 11 Componenti tecniche

1 La Confederazione tiene:

a. registri delle comunità, dei portali d’accesso elettronici, dei fornitori di strumenti elettronici di identificazione e delle piattaforme di comunicazione tra le comunità certificate secondo l’articolo 7;

b. un registro degli identificatori di oggetto.

2 La Confederazione gestisce:

a. servizi di ricerca;

b. un punto nazionale di contatto per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo.

3 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze tecniche applicabili ai registri, ai servizi di ricerca e al punto nazionale di contatto, nonché le condizioni per la loro gestione.

Art. 12 Informazione

1 La Confederazione informa il pubblico in merito alla cartella del paziente informatizzata.

2 Essa coordina l’attività di informazione con i Cantoni.

Art. 13 Collaborazione

1La Confederazione promuove la collaborazione tra i Cantoni e altri ambienti interessati sostenendo il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di esperienze.

2A tal fine può costituire persone giuridiche di diritto privato o può parteciparvi.

Art. 14 Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali: