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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine

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Legge sulla cartella del paziente informatizzata

3 Esso può prevedere che il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possa essere utilizzato dalle comunità certificate come caratteristica di identificazione dei pazienti.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli strumenti di identificazione autorizzati e le condizioni per la procedura di rilascio.

Art. 6 Obbligo delle comunità

Le comunità certificate devono garantire che i dati rilevanti a fini terapeutici per i quali il paziente ha autorizzato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 siano resi accessibili nella cartella del paziente informatizzata.

Sezione 3: Certificazione

Art. 7 Obbligo di certificazione

Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata devono ottenere la certificazione presso un organismo riconosciuto:

a. le comunità;

b. i portali d’accesso elettronici per il trattamento dei dati da parte dei pazienti;

c. gli emittenti di strumenti di identificazione elettronica per i pazienti e per i professionisti della salute;

d. le piattaforme di comunicazione tra le comunità.

Art. 8 Condizioni di certificazione

1 Il Consiglio federale fissa le condizioni di certificazione tenendo conto delle pertinenti norme internazionali e dello stato attuale della tecnica, in particolare:

a. le norme, gli standard e i profili di integrazione applicabili;

b. le esigenze applicabili alla protezione e alla sicurezza dei dati;

c. le prescrizioni organizzative e le prestazioni da fornire;

d. l’obbligo di protocollare tutti gli accessi alla cartella del paziente informatizzata.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale della sanità pubblica ad adeguare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a al progresso tecnico.

Art. 9 Procedura di certificazione

Il Consiglio federale disciplina la procedura di certificazione, segnatamente:

a. le condizioni per il riconoscimento degli organismi di certificazione;

3 RS 831.10