Rapporto B

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 4 pagine

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A) Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Titolo

La modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) comporta un adeguamento terminologico nell'articolo 76 OPChim. Il concetto dei gruppi 1 e 2 sostituisce quello di prodotti chimici «particolarmente pericolosi». Poiché quest'ultimo, definito nel vigente articolo 76 OPChim, non è più utilizzato, deve essere adeguato anche il titolo della presente ordinanza. Tuttavia, dato che quest'ultima continua a essere applicabile soltanto a una parte dei prodotti chimici pericolosi (ossia quelli dei gruppi 1 e 2, nonché le sostanze e i preparati destinati all'autodifesa), nel nuovo titolo la competenza specifica è richiesta per la fornitura di «determinate sostanze e preparati pericolosi».

Art. 1 cpv. 1

Il requisito della competenza specifica viene esteso alla fornitura a titolo commerciale al consumatore finale professionale (cfr. in proposito le spiegazioni relative all'art. 81 cpv. 1 OPChim). Ciò rende necessario adeguare anche l'articolo 1 della presente ordinanza, il quale rinvia direttamente al nuovo articolo 81 capoverso 1 OPChim. Viene pure eliminata la limitazione della fornitura a privati, che nel testo vigente è formulata nel modo seguente: «...e non è tenuto a consegnare all’acquirente una scheda di dati di sicurezza». Inoltre, nel capoverso 1 sono introdotti i nuovi gruppi 1 e 2 secondo l'allegato 6 OPChim, in sostituzione delle «sostanze e preparati particolarmente pericolosi» e sono esplicitamente menzionati i preparati destinati all'autodifesa, per la fornitura dei quali continua a essere richiesta la competenza specifica pur non essendo compresi nei nuovi gruppi 1 e 2.

Art. 3 cpv. 2 lett. d

Affinché le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente continuassero a essere valide per un periodo limitato dopo l'entrata in vigore, il 1° agosto 2005, del diritto in materia di prodotti chimici, le persone che avevano soddisfatto tra il 30 novembre 1998 e il 1° agosto 2005 le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione generale per il commercio di veleni secondo il diritto previgente potevano fornire a titolo commerciale a privati sostanze o preparati particolarmente pericolosi ai sensi dell'articolo 76 OPChim fino al 31 luglio 2007. Poiché questo termine è scaduto da parecchio tempo, l'articolo 3 capoverso 2 lettera d è diventato obsoleto ed è pertanto abrogato.

Art. 10 cpv. 1 fino a 3

I termini di transizione sono scaduti da diversi anni.

Art. 10 cpv. 4

Nell'ambito della 4a

revisione dell'OPChim, è introdotta una nuova disposizione transitoria volta ad estendere gli ambiti in cui per fornire prodotti chimici è richiesta la competenza specifica. Il punto essenziale per la fornitura di prodotti chimici e di conseguenza per le esigenze relative alla competenza

bis

specifica risiede, secondo l'articolo 81 capoverso 1 e l'allegato 6 OPChim, nel nuovo approccio secondo cui sono definiti due gruppi di prodotti chimici per la cui fornitura deve essere richiesta la competenza specifica. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° dicembre 2012. A partire dal 1° giugno 2015, inoltre, deve dimostrare di disporre della competenza specifica anche chi fornisce al consumatore finale professionale determinate sostanze e preparati secondo l'allegato 6 OPChim. Finora, la competenza specifica era necessaria soltanto per fornire prodotti chimici particolarmente pericolosi a privati.

Dal momento in cui le suddette modifiche dell'OPChim saranno entrate in vigore, le persone che forniscono a commercianti sostanze e preparati di cui all'allegato 6 OPChim avranno tempo fino al 1° giugno 2015 per acquisire la competenza specifica secondo l'articolo 1 della presente ordinanza. Tale termine di transizione è stato fissato in modo da corrispondere a quello per la riclassificazione delle miscele in Svizzera. Al più tardi entro questa data, per poter offrire un'adeguata consulenza alla clientela conformemente alla presente ordinanza è necessario padroneggiare anche il nuovo sistema di etichettatura GHS.

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