Rapporto B
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 4 pagine
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Allegato 1
Numero 2.2
L'inciso tra parentesi è stato stralciato. Dal 1° dicembre 2010 le sostanze immesse sui mercati degli Stati memrbi dell'UE devono essere etichettate secondo il sistema GHS, applicabile ai prodotti chimici anche in Svizzera dal febbraio 2009. Questo nuovo sistema di etichettatura non si basa più sui «simboli di pericolo» e sulle «frasi R/S», bensì sui «pittogrammi di pericolo» e sulle «frasi H/P». Dato che durante la fase di transizione fino al 2017 in Svizzera possono essere utilizzati entrambi i sistemi per l'etichettatura, la precisazione tra parentesi non è più corretta ed è pertanto stralciata. Da subito le persone che intendono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali secondo la presente ordinanza devono essere in grado di interpretare entrambi i sistemi di etichettatura.
Numero 4.1
Il riferimento tra parentesi ai corrispondenti articoli è volto a chiarire le esigenze poste alle conoscenze specifiche del prodotto. Nell'articolo 1 capoverso 1 lettera a sono descritte in generale le conoscenze specifiche del prodotto che deve possedere la persona che dispone della competenza specifica. Nell'articolo 2 sono descritti i temi concreti in merito ai quali tale persona deve essere in grado di consigliare i suoi clienti e i requisiti concreti posti al fornitore.
Numero 4.3 (nuovo)
Finora, le conoscenze concrete specifiche del prodotto dovevano essere acquisite con lo studio individuale; per provare di possedere le nozioni fondamentali secondo l'allegato 1 numero 4.2 era sufficiente conoscere e utilizzare correttamente le fonti d'informazione. La nuova disposizione obbliga gli organi d'esame riconosciuti a trasmettere le caratteristiche fondamentali dei principali gruppi di prodotti. Lo studio individuale, che continua a essere necessario, dovrebbe risultare agevolato da queste conoscenze supplementari.
B) Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici
Art. 2 cpv. 4
Il capoverso 4 va adeguato all'OPChim modificata. L'adeguamento proposto tiene conto dello stralcio degli obblighi di registrazione (abrogazione dell'art. 80 cpv. 3 OPChim), dell'estensione del requisito della competenza specifica alla fornitura a titolo commerciale al consumatore finale professionale (art. 81 cpv. 1 OPchim) e del nuovo concetto dei gruppi (art. 76 in combinato disposto con l'allegato 6 O-PChim).
Art. 3 cpv. 1 lett. b e c
La nuova lettera c tiene conto dell'ampliamento della competenza specifica secondo l'articolo 81 cpv. 1 OPChim e comprende quindi anche le questioni finora disciplinate nella lettera b, che viene pertanto abrogata.
Osservazione sul campo d'applicazione dell'obbligo di comunicare:
l'aumento del numero delle aziende soggette all'obbligo di disporre della competenza specifica conseguente all'estensione di tale requisito (art. 81 cpv. 1 OPChim) non ha conseguenze sul numero di aziende che devono comunicare una persona di contatto. Per esse, infatti, quest'obbligo esisteva già in virtù delle vigenti lettere a o b del presente articolo.
Art. 5 (abrogato)
I termini di transizione per comunicare una persona di contatto alle competenti autorità cantonali, introdotti con l'entrata in vigore, il 1° agosto 2005, del diritto in materia di prodotti chimici, sono scaduti e possono essere abrogati senza sostituzione. Poiché le modifiche attuali non interessano ulteriori aziende o istituti di formazione (cfr. art. 3) non sono necessari nuovi termini di transizione.
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