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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine
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Legge federale sulla presenza della formazione svizzera all’estero
del ….2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina il sostegno:
a. delle scuole svizzere all’estero;
b. di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all’estero.
Art. 2 Scopo
Con la presente legge la Confederazione intende:
a. promuovere la presenza della formazione svizzera all'estero e quindi la presenza della Svizzera all’estero in genere;
b. sfruttare le scuole svizzere all'estero e le altre forme di trasmissione della formazione svizzera quali strumenti della politica estera svizzera;
c. rafforzare il legame tra i giovani svizzeri all’estero e la Svizzera e familiarizzare con la Svizzera i bambini e i giovani nel rispettivo Paese ospitante.
Sezione 2: Scuole svizzere all’estero
Art. 3 Requisiti per il riconoscimento delle scuole
1
Il Consiglio federale può riconoscere come scuola svizzera sussidiabile una scuola all'estero, se essa:
a. possiede l’autorizzazione all’insegnamento del Paese ospitante;
b. offre le dovute garanzie per un’esistenza duratura;
c. è di utilità pubblica;
d. esenta completamente o parzialmente dal pagamento della retta i giovani svizzeri all’estero che non sono comprovata-
mente in grado di pagarla;
e. garantisce un'istruzione politicamente e religiosamente neutrale;
f. conta un numero minimo adeguato di allievi;
g. impartisce una parte adeguata delle lezioni in una delle lingue nazionali svizzere tenendo conto della diversità culturale
della Svizzera;
h. dispone di una scuola dell'infanzia e del livello elementare, e dispone o prevede di disporre del livello secondario I;
i. fa impartire l'insegnamento alla scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti ai fini della promozione in prevalenza da
docenti svizzeri;
j. imposta il programma didattico e l'insegnamento in modo che consentano agli allievi il passaggio senza grandi difficoltà
a classi o formazioni superiori sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;
k. ha concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero (Cantone patrocinante);
l. fa monitorare il suo sistema scolastico e il suo programma didattico dal Cantone patrocinante;
m. dispone di uno statuto in sintonia con la presente legge;
n. dispone di un comitato di gestione composto in prevalenza da persone di cittadinanza svizzera; e
1 RS 101
2 FF XXXX YYY