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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine

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Legge federale sulla presenza della formazione svizzera all’estero

del ….2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il sostegno:

a. delle scuole svizzere all’estero;

b. di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all’estero.

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende:

a. promuovere la presenza della formazione svizzera all'estero e quindi la presenza della Svizzera all’estero in genere;

b. sfruttare le scuole svizzere all'estero e le altre forme di trasmissione della formazione svizzera quali strumenti della politica estera svizzera;

c. rafforzare il legame tra i giovani svizzeri all’estero e la Svizzera e familiarizzare con la Svizzera i bambini e i giovani nel rispettivo Paese ospitante.

Sezione 2: Scuole svizzere all’estero

Art. 3 Requisiti per il riconoscimento delle scuole

1

Il Consiglio federale può riconoscere come scuola svizzera sussidiabile una scuola all'estero, se essa:

a. possiede l’autorizzazione all’insegnamento del Paese ospitante;

b. offre le dovute garanzie per un’esistenza duratura;

c. è di utilità pubblica;

d. esenta completamente o parzialmente dal pagamento della retta i giovani svizzeri all’estero che non sono comprovata-

mente in grado di pagarla;

e. garantisce un'istruzione politicamente e religiosamente neutrale;

f. conta un numero minimo adeguato di allievi;

g. impartisce una parte adeguata delle lezioni in una delle lingue nazionali svizzere tenendo conto della diversità culturale

della Svizzera;

h. dispone di una scuola dell'infanzia e del livello elementare, e dispone o prevede di disporre del livello secondario I;

i. fa impartire l'insegnamento alla scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti ai fini della promozione in prevalenza da

docenti svizzeri;

j. imposta il programma didattico e l'insegnamento in modo che consentano agli allievi il passaggio senza grandi difficoltà

a classi o formazioni superiori sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;

k. ha concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero (Cantone patrocinante);

l. fa monitorare il suo sistema scolastico e il suo programma didattico dal Cantone patrocinante;

m. dispone di uno statuto in sintonia con la presente legge;

n. dispone di un comitato di gestione composto in prevalenza da persone di cittadinanza svizzera; e

1 RS 101

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