Progetto
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
o. è diretta da una persona di cittadinanza svizzera.
2
Il Consiglio federale si consulta con il Cantone patrocinante prima di prendere decisioni.
3
Esso tiene conto delle priorità della politica estera svizzera nel valutare l'ubicazione delle scuole al momento di riconoscere nuove scuole o nuove fondazioni di scuole.
Art. 4 Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II
D’intesa con il Cantone patrocinante, la formazione generale del livello secondario II presso una scuola svizzera riconosciuta può essere considerata sussidiabile, se il livello secondario II:
a. conta un numero sufficiente di allievi tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;
b. prevede nel suo programma l'insegnamento di almeno due lingue nazionali svizzere;
c. porta a conseguire:
1. una maturità cantonale o federale,
2. il baccalauréat international o européen, o
3. un certificato di scuola specializzata o una maturità specializzata; e
d. porta a conseguire un certificato della formazione generale del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante.
Art. 5 Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base
D’intesa con il Cantone patrocinante, le offerte della formazione professionale di base presso una scuola svizzera riconosciuta possono essere considerate sussidiabili, se:
a. le offerte contano un numero sufficiente di apprendisti tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;
b. la scuola prevede nel suo programma l'insegnamento di almeno una lingua nazionale svizzera;
c. le offerte portano a conseguire:
1. un attestato federale di capacità (AFP) con o senza maturità professionale, o
2. un certificato federale di formazione pratica (CFP);
d. le offerte portano a conseguire un certificato del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante;
e. la scuola nel Paese ospitante fornisce nella formazione aziendale di base la formazione scolastica ai sensi della normati-
va sulla formazione professionale; e
f. la scuola imposta l’offerta della formazione professionale di base in collaborazione con le associazioni professionali
svizzere e le aziende svizzere nel Paese ospitante.
Art. 6 Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole
D’intesa con il Cantone patrocinante, la filiale di una scuola svizzera riconosciuta può essere considerata sussidiabile, se essa:
a. è, in termini organizzativi e pedagogici, parte integrante della scuola riconosciuta; e
b. rappresenta comprovatamente, in termini economici e pedagogici, un vantaggio per la scuola riconosciuta.
Art. 7 Assicurazione sociale dei docenti svizzeri
1
La scuola svizzera fa in modo che i docenti svizzeri abbiano una copertura assicurativa sociale adeguata.
2
Essa può assicurare i docenti presso la cassa pensioni della Confederazione Publica oppure presso le rispettive casse pensioni cantonali, a condizione che le disposizioni legali delle casse lo consentano.
Art. 8 Obbligo di notifica
1Le scuole riconosciute sono tenute a notificare di propria iniziativa all'Ufficio federale competente le modifiche che riguardano i requisiti del riconoscimento.
2Modifiche allo statuto, che riguardano i requisiti del riconoscimento, devono essere notificate all'Ufficio federale competente prima della loro decisione definitiva.
Art. 9 Natura e calcolo degli aiuti finanziari
1
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna alle scuole riconosciute aiuti finanziari forfettari annui ai costi d’esercizio.
2
L'ammontare dell’aiuto finanziario dipende:
a. dal numero complessivo di allievi;
b. dal numero di allievi svizzeri o di apprendisti svizzeri;
c. dal numero di docenti svizzeri sussidiabili (calcolato in equivalenti a tempo pieno).