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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine

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Sezione 7: Esecuzione

Art. 19 Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 20 Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero (CPFSA)

1

Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero (CPFSA).

2

La Commissione è l’organo consultivo del Dipartimento per questioni inerenti all'applicazione della legge.

3

Nella Commissione sono rappresentate le principali autorità e organizzazioni interessate.

Art. 21 Confederazione e Cantoni patrocinanti

1

La Confederazione assume l'esecuzione della presente legge nella misura in cui questa non è di competenza dei Cantoni patrocinanti.

2

Le rappresentanze svizzere competenti partecipano all'esecuzione.

Sezione 8: Applicazione del diritto

Art. 22

La procedura di ricorso si fonda sulle disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 9 ottobre 19874 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) è abrogata.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. i (nuovo)

1

Il ricorso è inammissibile contro:

i. il riconoscimento, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di scuole svizzere all’estero.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1

Le scuole riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.

2

Il passaggio dai sussidi in virtù del diritto previgente agli aiuti finanziari in virtù della presente legge è realizzato gradualmente in tre anni dal momento dell'entrata in vigore della presente legge. L’ammontare dell’aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l’ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nel corso di tre anni in tre tempi uguali.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

L’articolo 17 della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle ulteriori disposizioni della presente legge.

4RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437

5 RS 173.32