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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine
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Sezione 7: Esecuzione
Art. 19 Consiglio federale
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 20 Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero (CPFSA)
1
Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero (CPFSA).
2
La Commissione è l’organo consultivo del Dipartimento per questioni inerenti all'applicazione della legge.
3
Nella Commissione sono rappresentate le principali autorità e organizzazioni interessate.
Art. 21 Confederazione e Cantoni patrocinanti
1
La Confederazione assume l'esecuzione della presente legge nella misura in cui questa non è di competenza dei Cantoni patrocinanti.
2
Le rappresentanze svizzere competenti partecipano all'esecuzione.
Sezione 8: Applicazione del diritto
Art. 22
La procedura di ricorso si fonda sulle disposizioni generali della procedura federale.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 9 ottobre 19874 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) è abrogata.
Art. 24 Modifica del diritto vigente
La legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) è modificata come segue:
Art. 32 cpv. 1 lett. i (nuovo)
1
Il ricorso è inammissibile contro:
i. il riconoscimento, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di scuole svizzere all’estero.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1
Le scuole riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.
2
Il passaggio dai sussidi in virtù del diritto previgente agli aiuti finanziari in virtù della presente legge è realizzato gradualmente in tre anni dal momento dell'entrata in vigore della presente legge. L’ammontare dell’aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l’ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nel corso di tre anni in tre tempi uguali.
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
L’articolo 17 della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle ulteriori disposizioni della presente legge.
4RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437