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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine

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Il numero di docenti svizzeri sussidiabili dipende dal numero complessivo di allievi e dal numero di allievi svizzeri o di apprendisti svizzeri.

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Per docenti stranieri possono essere assegnati sussidi, se:

a. il Paese ospitante prescrive l’assunzione di docenti locali; o

b. il Cantone patrocinante ritiene che l'impiego di docenti stranieri sia giustificato per fondate ragioni pedagogiche. 5

Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio per i criteri elencati nei capoversi 2-4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.

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All'inizio dell'anno scolastico, le scuole devono trasmettere all'Ufficio federale competente la documentazione necessaria per la commisurazione dei sussidi.

Art. 10 Aiuti straordinari per scuole a rischio

La Confederazione può assegnare temporaneamente aiuti straordinari a scuole la cui esistenza è minacciata da circostanze particolari o da eventi eccezionali.

Art. 11 Cessione di immobili

1Il Consiglio federale può cedere immobili di proprietà della Confederazione gratuitamente o a condizioni preferenziali a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni da loro istituite. A questo scopo la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge sui sussidi del 5 ottobre 19903.

2Il contratto di cessione è legato alla condizione che:

a. l'immobile venga utilizzato come sede della scuola svizzera; e

b. il reddito proveniente da una successiva alienazione venga destinato a scuole svizzere all'estero riconosciute.

Art. 12 Revoca del riconoscimento, riconoscimento temporaneo, riconoscimento vincolato a oneri

1Se una scuola non soddisfa più durevolmente i requisiti del riconoscimento ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può revocarle il riconoscimento. Dopo la revoca può concederle un riconoscimento temporaneo o un riconoscimento vincolato a oneri.

2Il Consiglio federale consulta previamente il Cantone patrocinante.

3Il Cantone patrocinante ha diritto di proposta.

Sezione 3: Altre forme di trasmissione della formazione svizzera

Art. 13 Forme

1

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere enti svizzeri o enti con partecipazione svizzera attivi ai sensi dell’articolo 2.

2

Possono essere sostenuti segnatamente:

a. scuole internazionali, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera e all’occupazione di docenti svizzeri;

b. scuole gestite in comune con Stati terzi, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera e all’occupazione di

docenti svizzeri;

c. istituzioni formative private, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera segnatamente nella formazione

professionale di base;

d. le spese di retribuzione di docenti svizzeri, segnatamente in una scuola di uno Stato terzo e in particolare per

l’insegnamento di materie legate alla Svizzera o in lingue nazionali svizzere;

e. la consulenza, l’assistenza e il sostegno di giovani svizzeri all'estero che svolgono una formazione professionale o studi

in Svizzera;

f. corsi su temi legati alla Svizzera e nelle lingue nazionali svizzere;

g. offerte formative specificatamente svizzere con particolare irradiamento nel Paese ospitante, all’occorrenza anche di

imprese di formazione a scopo di lucro;

h. l'acquisto di materiale didattico;

i. la fondazione e la creazione di nuove scuole in luoghi significativi per la politica estera svizzera.

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Il sostegno della Confederazione presuppone:

a. una prestazione commisurata dell'ente responsabile;

b. un numero adeguato di allievi o apprendisti;

3 RS 616.1