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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine
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Il numero di docenti svizzeri sussidiabili dipende dal numero complessivo di allievi e dal numero di allievi svizzeri o di apprendisti svizzeri.
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Per docenti stranieri possono essere assegnati sussidi, se:
a. il Paese ospitante prescrive l’assunzione di docenti locali; o
b. il Cantone patrocinante ritiene che l'impiego di docenti stranieri sia giustificato per fondate ragioni pedagogiche. 5
Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio per i criteri elencati nei capoversi 2-4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.
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All'inizio dell'anno scolastico, le scuole devono trasmettere all'Ufficio federale competente la documentazione necessaria per la commisurazione dei sussidi.
Art. 10 Aiuti straordinari per scuole a rischio
La Confederazione può assegnare temporaneamente aiuti straordinari a scuole la cui esistenza è minacciata da circostanze particolari o da eventi eccezionali.
Art. 11 Cessione di immobili
1Il Consiglio federale può cedere immobili di proprietà della Confederazione gratuitamente o a condizioni preferenziali a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni da loro istituite. A questo scopo la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge sui sussidi del 5 ottobre 19903.
2Il contratto di cessione è legato alla condizione che:
a. l'immobile venga utilizzato come sede della scuola svizzera; e
b. il reddito proveniente da una successiva alienazione venga destinato a scuole svizzere all'estero riconosciute.
Art. 12 Revoca del riconoscimento, riconoscimento temporaneo, riconoscimento vincolato a oneri
1Se una scuola non soddisfa più durevolmente i requisiti del riconoscimento ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può revocarle il riconoscimento. Dopo la revoca può concederle un riconoscimento temporaneo o un riconoscimento vincolato a oneri.
2Il Consiglio federale consulta previamente il Cantone patrocinante.
3Il Cantone patrocinante ha diritto di proposta.
Sezione 3: Altre forme di trasmissione della formazione svizzera
Art. 13 Forme
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Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere enti svizzeri o enti con partecipazione svizzera attivi ai sensi dell’articolo 2.
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Possono essere sostenuti segnatamente:
a. scuole internazionali, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera e all’occupazione di docenti svizzeri;
b. scuole gestite in comune con Stati terzi, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera e all’occupazione di
docenti svizzeri;
c. istituzioni formative private, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera segnatamente nella formazione
professionale di base;
d. le spese di retribuzione di docenti svizzeri, segnatamente in una scuola di uno Stato terzo e in particolare per
l’insegnamento di materie legate alla Svizzera o in lingue nazionali svizzere;
e. la consulenza, l’assistenza e il sostegno di giovani svizzeri all'estero che svolgono una formazione professionale o studi
in Svizzera;
f. corsi su temi legati alla Svizzera e nelle lingue nazionali svizzere;
g. offerte formative specificatamente svizzere con particolare irradiamento nel Paese ospitante, all’occorrenza anche di
imprese di formazione a scopo di lucro;
h. l'acquisto di materiale didattico;
i. la fondazione e la creazione di nuove scuole in luoghi significativi per la politica estera svizzera.
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Il sostegno della Confederazione presuppone:
a. una prestazione commisurata dell'ente responsabile;
b. un numero adeguato di allievi o apprendisti;