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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 5 pagine
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c. un numero adeguato di allievi svizzeri o apprendisti svizzeri;
d. la neutralità politica e religiosa della formazione; e
e. il carattere di utilità pubblica della formazione promossa.
4La Confederazione aiuta gli enti responsabili a trovare un Cantone patrocinante per le forme di promozione impostate a lungo termine che richiedono o rendono opportuna una consulenza pedagogica.
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Le offerte formative nell'ambito della formazione professionale di base devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5. Inoltre l'ente responsabile deve avere concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero.
Art. 14 Criteri di commisurazione
1Al momento di commisurare il sussidio federale vengono considerati il numero complessivo di allievi o apprendisti, il numero di allievi svizzeri e di apprendisti svizzeri nonché le prestazioni proprie dei richiedenti.
2Il Consiglio federale disciplina la commisurazione dei sussidi.
Art. 15 Assicurazione sociale dei docenti
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Per l’assicurazione sociale dei docenti svizzeri, alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d, si applica per analogia l’articolo 7 della presente legge.
Sezione 4: Cooperazione e cura delle relazioni
Art. 16
1Le scuole svizzere all'estero e gli enti responsabili di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero curano le relazioni reciproche.
2Coordinano le loro esigenze nei confronti del Dipartimento competente e delle altre autorità in Svizzera.
3Lavorano in stretta collaborazione con le rappresentanze svizzere competenti.
4Curano i contatti con gli ex allievi.
Sezione 5: Finanziamento
Art. 17
L’Assemblea federale autorizza, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa per un periodo quadriennale a favore della promozione della presenza della formazione svizzera all’estero.
Sezione 6: Cantoni patrocinanti
Art. 18
1I Cantoni patrocinanti assumono la vigilanza pedagogica delle scuole riconosciute e delle offerte formative riconosciute nell'ambito della formazione professionale di base.
2Essi assumono inoltre per le scuole assistite e le altre forme di trasmissione della formazione nello specifico i compiti seguenti:
a. consulenza e assistenza specialistica nonché garanzia della qualità;
b. fornitura di materiale didattico a condizioni vantaggiose;
c. scambio di informazioni tra il Cantone patrocinante e le scuole assistite;
d. promozione degli scambi di allievi, apprendisti e docenti;
e. aiuto nella selezione e nel perfezionamento professionale dei docenti;
f. consulenza di docenti rientrati in Svizzera nell’ambito del reinserimento professionale.
3Essi fanno in modo che i docenti svizzeri all'estero conservino l'affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di origine.