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Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 4 pagine
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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’26 agosto 19981 sui siti contaminati come segue:
Art. 9 cpv. 1 e 1bis
1Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:
a. nell’eluito del materiale del sito si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1;
b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 10 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; oppure.
c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 40 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1.
1bisSe dopo una sorveglianza pluriennale, a seguito dell’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e delle caratteristiche del sito, una necessità del risanamento di cui al capoverso 2 risulta poco probabile, un sito non deve più essere sorvegliato.
Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1bis
1Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:
1bisSe dopo una sorveglianza pluriennale, a seguito dell’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e delle caratteristiche del sito, una necessità del risanamento di cui al capoverso 2 risulta poco probabile, un sito non deve più essere sorvegliato.
1 RS 814.680
2011–0513