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Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 4 pagine
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Art. 13 cpv. 1
1Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l’autorità esige l’elaborazione di un piano di sorveglianza e l’adozione di provvedimenti che permettano di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si realizzi. I provvedimenti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza giusta gli articoli 9–12.
II
Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, ..
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova