Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/53: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 5 pagine

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servizio telefonico pubblico e una connessione Internet a banda larga con una velocità di trasmissione pari a 600 kbit/s dalla rete all’apparecchio terminale dell’abbonato (downstream) e a 100 kbit/s in senso contrario (upstream).

Oggigiorno la maggior parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione – tra cui anche il concessionario del servizio universale – offre ai privati un collegamento ad alta velocità tramite le seguenti tecnologie: ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line), VDSL (Very high bit-rate DSL) o modem per televisione via cavo (CATV, Community Antenna TeleVision). I tassi di copertura delle rispettive reti corrispondono, nell’ordine, al 98 %, 75 % e 85 %.

La modifica dell’articolo 16 capoverso 2 lettera c OST prevede di aumentare la velocità minima del collegamento a banda larga a partire dal primo trimestre 2012, senza tuttavia modificare il regime di

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deroghe attualmente in vigore. La velocità minima passerà da 600/100 kbit/s a 1 MBbit/s (downstream) e 100 bit/s (upstream). Anche qualora le tecnologie dell’ADSL e del VDSL non riuscissero a garantirla, essa potrà sempre essere offerta via satellite o attraverso la rete mobile. Per permettere all’intera popolazione di usufruire di velocità minime più elevate è fondamentale tener conto dello stato della tecnica e soprattutto dell’eventualità di offrire, appunto, un collegamento a banda larga via satellite o tramite la rete mobile (HSPDA High Speed Downlink Packet Access). La modifica prevista potrebbe pertanto portare a circa 2200 nuovi collegamenti per i quali potrebbe essere impossibile garantire la velocità minima richiesta (1 Mbits/s) attraverso le tecnologie dell’ADSL o del VDS. Le ripercussioni sui costi del servizio universale sarebbero minime. Al momento opportuno si procederà all’esame di un ulteriore aumento della velocità minima del collegamento a banda larga.

Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera a OST, attualmente il concessionario del servizio universale deve offrire il collegamento di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera c della medesima ordinanza al prezzo massimo di 69 franchi al mese (IVA esclusa). La modifica di tale disposizione prevede una diminuzione del 20 %, vale a dire un prezzo massimo di 55 franchi al mese (IVA esclusa). Vista la riduzione operata spontaneamente dal concessionario del servizio universale già ad agosto 2008, questa misura non influisce sui prezzi effettivi praticati oggi, che infatti corrispondono già al suddetto importo per i collegamenti fino a 1 MBit/s. Il prezzo massimo per il collegamento a banda larga sarà riesaminato prima della scadenza della concessione per il servizio universale 2008-2017, attribuita a Swisscom.

1.4 Iniziative dell’Unione europea

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La modifica del 25 novembre 2009 alla “direttiva servizio universale” dell’Ue , che gli Stati membri dovranno mettere in atto entro il 25 maggio 2011, prevede la possibilità per ciascuno Stato membro di

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includere un accesso Internet a banda larga nel servizio universale . Essa non indica, tuttavia, alcuna velocità minima e ciascuno Stato è pertanto libero di fissarla in rapporto alla propria situazione nazionale.

A maggio 2010 la Commissione europea ha avviato una consultazione sul futuro servizio universale nell'era digitale, al fine di verificare se i principi su cui si basa l'attuale servizio universale, datati 2002, saranno adattati a soddisfare anche i bisogni dei prossimi dieci anni. Tra i temi centrali di tale consultazione vi è stata proprio l'introduzione della banda larga nel servizio universale.

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600 kbit/s downstream e 100 kbit/s upstream 2 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51; ultima modifica con Direttiva 2009/136/CE, GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11. 3 Prima di allora poteva fare parte del servizio universale ed essere di conseguenza finanziato in tale ambito (tramite fondi pubblici o un fondo finanziamenti del settore) soltanto un accesso Internet a banda stretta (56 kbits/s). 4/5 Modifica dell’OST – Rapporto esplicativo