Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/53: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 5 pagine
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L'agenda digitale europea, la Digital Agenda for Europe , una delle sette iniziative della Strategia Eu-
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ropa 2020 , si prefigge in particolare di mettere a disposizione di tutti i cittadini comunitari un collega-
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mento a larga banda di base (velocità compresa tra 1 MBit/s e 2 Mbit/s) entro il 2013 . Un altro obiettivo della strategia è fare in modo che entro il 2020 tutti i cittadini dell'Unione dispongano di velocità di collegamento superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie sia abbonato a collegamenti con una velocità di oltre 100 Mbit/s.
La Finlandia, oltre alla Svizzera, è l'unico Paese finora ad aver introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, un collegamento a banda larga (1 Mbit/s) nel servizio universale.
2 Tutela dei giovani
2.1 Introduzione
Nel suo rapporto del 17 settembre 2010, preparato in risposta al postulato 09.3002 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale individua alcune misure possibili per risolvere i problemi del mercato svizzero delle telecomunicazioni evidenziati dall'analisi. Nella maggior parte dei casi, la loro attuazione richiederebbe modifiche di legge. È il caso, ad esempio, di diversi provvedimenti previsti in materia di tutela dei consumatori e dei giovani. L'art. 12b della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC), tuttavia, concede già al Consiglio federale un ampio margine di intervento: gli conferisce infatti il potere di disciplinare i servizi a valore aggiunto per impedire qualsiasi abuso. Attraverso una modifica all'articolo 41 OST (Tutela dei minori) sarebbe inoltre possibile attuare un’altra delle misure previste nel suddetto rapporto.
2.2 Modifica dell'art. 41 OST
L’attuale articolo 41 OST impone ai fornitori di servizi di telecomunicazione il blocco automatico dell’accesso ai servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico per i clienti o utenti di età inferiore ai 16 anni, sempre che siano a conoscenza della loro età. La modifica proposta mantiene questa disposizione generale (cpv. 1) ma obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile ad accertarsi che l’effettivo utente dei suoi servizi abbia almeno 16 anni (cpv. 2).
Concretamente ciò significa che al momento della conclusione di un contratto di telefonia mobile (abbonamento o scheda prepagata) il fornitore dovrà richiedere al firmatario (il cliente ai sensi dell’art. 1 lett. b OST) l’età dell’utente principale (ai sensi dell’art. 1 lett. a OST). Se quest’ultimo ha meno di 16 anni, il fornitore deve registrare la sua età e assicurare il blocco ai servizi di cui al capoverso 1 lettere a-c dell’articolo 41. In caso di dubbio sull’età indicata, dovrà procedere a una verifica attraverso un documento di identità ufficiale.
Le procedure sopra indicate valgono anche nel caso in cui il cliente richieda la modifica del proprio contratto per un collegamento già attivo, in particolare al momento dell’acquisto di un nuovo telefono cellulare. L’articolo 41 capoverso 2 non si applica, per contro, nel caso del rinnovo automatico di un contratto allo scadere della suo periodo di validità iniziale.
4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea, Bruxelles, 19.05.2010, COM(2010) 245 definitivo e Corrigendum COM(2010)245 definitivo/2. 5 Comunicazione della Commissione, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 03.03.2010, COM(2010) 2020. 6 Benché non esistano indicazioni precise sul valore soglia, la velocità di un collegamento a banda larga di base può essere compresa tra 1 MBits/s e 2 Mbits/s (cfr. discorso di Neelie Kroes, Commissario europeo per la società dell'informazione, del 15 settembre 2010, tenuto in occasione del Nordic Broadband Forum 2010). 5/5 Modifica dell’OST – Rapporto esplicativo