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Consultazione 2011/56: Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA) · 4 pagine

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Landwirtschaft 916…

a. alla prevenzione delle malattie delle api;

b. all’impiego di medicamenti veterinari ed altre sostanze ausiliarie.

Art. 4 Piano sanitario

1D’intesa con il Centro di ricerche apicole il SSA elabora un piano sanitario per l’apicoltura in Svizzera. Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

2Il SSA informa l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) in merito al piano sanitario. L’UFV può chiedere che il SSA adegui il piano sanitario all’evoluzione delle necessità.

3Il SSA informa i suoi membri in merito ai contenuti del piano sanitario.

4Il piano sanitario è vincolante per tutti i membri.

Art. 5 Formazione, perfezionamento e aggiornamento

1Il SSA collabora ai corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento per gli ispettori degli apiari.

2Organizza corsi di formazione e perfezionamento destinati ai funzionari delle associazioni.

Art. 6 Sorveglianza sanitaria apicola

1Il SSA:

a. vigila sulla salute delle api ed elabora i risultati della sorveglianza sanitaria;

b. definisce strategie di prevenzione ed emana raccomandazioni relative all’attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie.

2Il SSA informa l’UFV in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria, alle strategie di prevenzione e alle raccomandazioni relative all’attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie. L’UFV può chiedere al SSA di adeguare la sorveglianza sanitaria, le strategie di prevenzione e le raccomandazioni all’evoluzione delle necessità.

Art. 7 Coordinamento

Il SSA provvede affinché la consulenza, l’attuazione del piano sanitario nonché la formazione e il perfezionamento degli apicoltori avvengano in tutta la Svizzera secondo i medesimi criteri specifici.