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Consultazione 2011/56: Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA) · 4 pagine
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Landwirtschaft 916.…
Sezione 3: Aiuto finanziario
Art. 8 Criteri e modalità di versamento
1L’aiuto finanziario della Confederazione viene versato sotto forma di importo forfettario per l’adempimento appropriato ed economico dei compiti.
2L’importo forfettario viene stabilito nel quadro dei crediti autorizzati.
3L’UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido quattro anni al massimo. L’accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiettivi e l’ammontare massimo annuale dell’importo forfettario.
Art. 9 Condizioni
1La Confederazione versa l’aiuto finanziario soltanto se:
a. il SSA riscuote contributi dai membri;
b. il SSA fattura i servizi prestati in virtù di un mandato e a tale scopo stabilisce un tariffario per la copertura dei costi;
c. la partecipazione dei Cantoni ai costi del SSA è almeno equivalente a quella della Confederazione.
2La quota di un Cantone è commisurata alla sua parte del totale di apiari registrati in Svizzera.
Art. 10 Procedura
1L’importo forfettario viene versato in due rate.
2Le rate sono commisurate alle prestazioni erogate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti.
Sezione 4: Collaborazione e vigilanza
Art. 11 Collaborazione
Il SSA collabora con l’UFV, i servizi veterinari cantonali, il Centro di ricerche apicole e le associazioni di apicoltura.
Art. 12 Vigilanza
1Il SSA sottostà alla vigilanza dell’UFV.
2L’organo superiore del SSA riferisce annualmente all’UFV e ai Cantoni sulle attività del SSA, in particolare sull’utilizzazione dei finanziamenti federali e cantonali.