Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/56: Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA) · 4 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
il SSA organizza manifestazioni informative a livello regionale.
Articolo 6 Sorveglianza sanitaria apicola
Questa attività comprende, ad esempio, la sorveglianza delle perdite invernali. Il SSA studia le tendenze in atto nel settore apicolo a livello nazionale e l’evoluzione delle patologie della api; eventuali importanti anomalie vengono notificate all’UFV e al Centro di ricerche apicole. Ciò consente di identificare tempestivamente le pratiche apicole che favoriscono la comparsa di malattie. Inoltre il SSA provvede all’elaborazione di strategie di prevenzione sanitaria e di raccomandazioni relative all’attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie. Se del caso, il SSA adegua le raccomandazioni all’evoluzione delle necessità.
Articolo 7 Coordinamento
Grazie all’attività su scala nazionale del SSA, la consulenza, la formazione e il perfezionamento nonché l’attuazione del piano sanitario vengono svolti secondo norme e criteri uguali in tutta la Svizzera. Ciò dovrebbe garantire l’uniformità operativa e il rispetto dei criteri scientifici più recenti su cui è fondata la «buona prassi apicola».
Sezione 3: Aiuto finanziario
Il budget annuale previsto per il SSA è di ca. 750 000 franchi (costi legati alla retribuzione del direttore, degli esperti e dei consulenti regionali del SSA, affitti, spese di viaggio nonché spese amministrative). La Confederazione dovrebbe finanziare fino al 40 % dei costi computabili, vale a dire 300 000.- franchi. Ciò a condizione che i Cantoni si assumano una parte almeno equivalente di spese. L’importo rimanente – almeno il 20% dei costi – deve essere a carico del settore apicolo, poiché quest’ultimo è tenuto a contribuire sostenendo e finanziando il SSA. Il finanziamento del SSA da parte della Confederazione costituisce un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1). Dall’adempimento dei compiti assegnati al SSA risultano benefici e sgravi a vantaggio di Confederazione e Cantoni.
Articolo 8 Criteri e modalità di versamento
L’aiuto finanziario della Confederazione può consistere in finanziamenti o nell’erogazione diretta di servizi (ad es. svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento da parte di specialisti del Centro di ricerche apicole). Per garantire che i compiti vengano adempiuti appropriatamente e con un minimo di oneri finanziari e amministrativi, l'aiuto finanziario deve essere stabilito fofettariamente (art. 7 lett. a e e LSu). Gli importi forfettari vengono corrisposti se gli obiettivi sono raggiunti e le prestazioni del SSA erogate conformemente a quanto previsto dall’accordo di prestazione. L’accordo di prestazione stabilisce anche le modalità di pagamento e l’importo annuo massimo. Ogni anno l’aiuto finanziario della Confederazione deve essere preventivato nuovamente e approvato dalle Camere federali.
I compiti di cui alla sezione 2 dell’ordinanza devono essere singolarmente definiti sotto il profilo quantitativo nell’accordo di prestazione. Ad ogni compito o prestazione corrisponde un importo. Questi importi sono stabiliti nell’accordo di prestazione (art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con art. 17 LSu). Viene versato l’importo forfettario completo soltanto se la prestazione è stata erogata interamente. Restano riservate 0 eventuali ulteriori 0 riduzioni dei contributi secondo quanto previsto all’articolo 9 capoverso 2 lettera c.
Articolo 9 Condizioni
Capoverso 1: occorre garantire che il SSA sfrutti le sue altre possibilità di finanziamento (art. 7 lett. d LSu). Per questa ragione, il SSA deve essere finanziato con i contributi versati dai membri e le retribuzioni dei servizi prestati 0 per incarico di singoli apicoltori o di altri committenti 0 in aggiunta a quelli previsti dal suo mansionario. Per l’adempimento di questi compiti supplementari il SSA emana un tariffario. Nel tariffario occorre specificare esplicitamente i costi delle singole prestazioni. In particolare occorre stabilire in modo appropriato a quali prestazioni i membri del SSA hanno diritto senza spese supplementari, quali servizi devono essere pagati e a quanto ammontano i costi della consulenza prestata agli apicoltori che non fanno parte del SSA.
Tutti gli apicoltori in attività, membri della Société d’Apiculture Romande o del Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde sono automaticamente anche membri del SSA. Se lo desidera, la Società Ticinese di Apicoltura può in ogni momento entrare a far parte del SSA. In quel caso, anche i suoi soci diventerebbero membri del SSA. Le quote vengono riscosse dalle