Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/56: Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA) · 4 pagine
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associazioni nazionali.
Considerato che le attività svolte dal SSA comportano sgravi considerevoli anche per le autorità esecutive cantonali, i Cantoni devono integrare gli aiuti finanziari federali e partecipare con un importo complessivo almeno equivalente a quello versato dalla Confederazione. Se il contributo cantonale fosse minore di quello della Confederazione, questa ridurrebbe a sua volta i suoi finanziamenti in misura corrispondente.
Capoverso 2: complessivamente l’aiuto finanziario dei Cantoni deve equivalere a quello della Confederazione (300 000 franchi). La quota versata dai singoli Cantoni viene stabilita in base al rapporto percentuale tra il numero di apiari registrati sul loro territorio e il numero totale di apiari registrati in Svizzera (art. 18a cpv. 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; RS 916.401).
Articolo 10 Procedura
L’importo forfettario viene versato in due rate, secondo le prestazioni erogate e il grado di raggiungimento degli obiettivi. I termini di pagamento delle rate sono stabiliti nell’accordo di prestazione.
Sezione 4: Collaborazione e vigilanza
I compiti aggiuntivi attribuiti all’UFV, definiti in questa sezione, vengono adempiuti ricorrendo alle risorse di personale attualmente disponibili.
Articolo 11 Collaborazione
Lo svolgimento delle attività spettanti al SSA richiede la collaborazione con gli organi statali e privati che sono preposti alla lotta alle epizoozie nonché al mantenimento e al miglioramento della salute animale. Perciò il SSA è tenuto ad operare d’intesa con le autorità competenti e con le organizzazioni e le persone interessate.
Il compito principale del SSA consiste nella promozione della salute delle api mellifere in Svizzera. Perciò l’offerta di servizi del SSA non si sovrappone alle attività che lo stato svolge nell’ambito della lotta alle epizoozie. Tuttavia è evidente che nel caso di una sovrapposizione di compiti il SSA sottostà alle autorità preposte alle misure di polizia sanitaria. Se, in ambito attuativo, l’autorità competente in materia di polizia sanitaria ricorre all’aiuto del SSA, valgono le disposizioni di cui all’articolo 7 LFE. Pertanto, l’autorità competente deve definire precisamente i compiti del SSA e retribuire quest’ultimo per i servizi prestati. La collaborazione del SSA soggiace alla vigilanza dello Stato e il SSA è tenuto a rendere conto della propria attività all’autorità che lo ha incaricato. Di conseguenza non possono insorgere conflitti di competenza tra il SSA e gli organi sanitari cantonali.
Articolo 12 Vigilanza
Il compito di vigilare sulle attività del SSA spetta all’UFV. Per consentire l’adempimento di questo compito, il SSA è soggetto ad un obbligo generale di informazione ed è tenuto a presentare all’UFV e ai Cantoni il rapporto di gestione, il conto annuale, il preventivo annuale, il tariffario, il programma annuale e un programma di attività a medio termine. L’UFV e i Cantoni sono informati di tutte le riunioni dell’organo superiore del SSA, e ricevono la documentazione e i verbali delle riunioni
Sezione 5: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 13
La durata di validità dell’ordinanza è limitata a otto anni. Alla scadenza di questo termine si valuterà in che misura il SSA necessita ancora degli aiuti finanziari della Confederazione.