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Consultazione 2011/58: Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale · 6 pagine

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Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Art. 58 Prescrizione dell'azione penale

1 L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

2 L’azione penale per sottrazione consumata d’imposta si prescrive in 15 anni dalla fine:

a. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1); oppure

b. dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti i beni nella procedura d’inventario (art. 56 cpv. 4).

3 Non vi è più prescrizione se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente (art. 57bis cpv. 1).

Art. 59 cpv. 1

1 Chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti;

chiunque, tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 60 Prescrizione dell'azione penale

1 L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

2 Non vi è più prescrizione se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza.

Art. 72xx (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del …

1 All’entrata in vigore delle modifiche degli articoli 58, 59 capoverso 1 e 60 i Cantoni adeguano la loro legislazione.

2 Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 73 cpv. 3