Avamprogetto OEm-BDTA
Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 3 pagine
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N. 7
7. Costi forfetari per la spedizione di marche auricolari 1.50
più le spese di spedizione secondo la tariffa postale
N. 8 periodo introduttivo lett. bbise c
8. Emolumenti per l'acquisizione di dati ai sensi degli articoli 8 e 9a capoverso 2
dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 20054:
bbisper i dati riguardanti le variazioni di cui all’allegato numero 1 lettere a–g dell’ordinanza BDTA: per ogni animale maschio, se la richiesta proviene da un'organizzazione di allevamento. Richieste ripetute da parte della stessa organizzazione di allevamento riguardanti lo stesso animale sono gratuite 0.20
c per i dati riguardanti l’effettivo di cui agli articoli 2 lettera e, nonché 3 capoverso 1 lettere b-d dell’ordinanza BDTA, e per il numero d'identificazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali che si trovano nell’azienda detentrice o che vi si trovavano dall’inizio dell’anno civile: per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale viene riscosso un emolumento unico per destinatario dei dati. 2.00
III
Modifica del diritto vigente
L'ordinanza del 10 novembre 20045 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 3 Pagamento e computo dei contributi
Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con gli emolumenti dovuti dall’azienda in virtù dell’ordinanza del 16 giugno 20066 sugli emolumenti per il traffico di animali.
IV
La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2012).
In nome del Consiglio federale svizzero: