Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/6: 05.445 Iniziativa parlamentare. Giurisdizione costituzionale - 07.476 Iniziativa parlamentare. Costituzione federale determinante per le autorità incaricate dellʼapplicazione del diritto · 12 pagine
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Secondo la concezione dominante, in caso di conflitto fra nuove disposizioni costituzionali - ossia quelle adottate dopo l'articolo 190 Cost.- e leggi federali vigenti, prevalgono le prime5.
Nell'ambito della riforma della giustizia era stata proposta una modifica materiale dell'articolo 190 Cost. (cfr. n. 1.4), che è stata tuttavia abbandonata in sede di conferenza di conciliazione fra le Camere federali.
1.3.3 La prassi del Tribunale federale in relazione all'articolo 190 Cost.
Il fatto che le leggi federali e il diritto internazionale siano determinanti in virtù dell'articolo 190 Cost. significa che non è possibile invocare la Costituzione per rifiutare di attuarli. Secondo una prassi ormai consolidata, per il Tribunale federale l'articolo 190 Cost. non rappresenta un divieto di esaminare se le leggi federali o il diritto internazionale siano compatibili con la Costituzione6. Quando constata un'incompatibilità, non può tuttavia fare altro che elencare i motivi della sua decisione.
Se la costituzionalità o la conformità al diritto internazionale di una legge federale è dubbia, il Tribunale federale esamina innanzitutto le possibilità di interpretare la legge in modo tale da evitare una contraddizione con il diritto superiore. Non vi è tuttavia alcun margine per un'interpretazione conforme alla Costituzione o al diritto internazionale nei casi in cui i metodi riconosciuti dell'interpretazione della legge conducono inequivocabilmente a un risultato diverso7. In questo caso il Tribunale decide a quale diritto conferire la priorità in base ai criteri seguenti:
− le norme del diritto internazionale che servono alla tutela dei diritti umani hanno la preminenza sulle leggi federali8. Questo vale segnatamente per i diritti garantiti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)9 e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU)10. I diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione che non vanno al di là dei diritti umani previsti dal diritto internazionale sono pertanto collocati sullo stesso piano di questi ultimi;
5Messaggio (nota 4), p. 403 seg.; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL
HOTTELIER, op. cit. (nota 1), n. 1890; GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, art. 190 n. 14; YVO HANGARTNER, in: Bernhard Ehrenzeller / Philippe Mastronardi / Rainer J. Schweizer / Klaus A. Vallender [ed.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a ed., Zurigo 2008, art. 190
n. 33; PASCAL MAHON, in: Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, art. 190 n. 15; RENÉ RHINOW / MARKUS SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, Basilea 2009, n. 2858.
6YVO HANGARTNER, op. cit. (nota 5), art. 190 n. 8 e i relativi riferimenti
7Cf. FRITZ GYGI, op. cit. (nota 1), p. 144.
8DTF 125 II 417 consid. 4d; 133 II 450 consid. 2.2; 136 II 241 consid. 16.1; ANDREAS
AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, op. cit. (nota 1), n. 1882 segg;
GIOVANNI BIAGGINI, op. cit. (nota 5), art. 190 n. 16; ULRICH HÄFELIN / WALTER
HALLER / HELEN KELLER, op. cit. (nota 1), n. 1926a; YVO HANGARTNER, op. cit. (nota 5), art. 190 n. 32; PASCAL MAHON, op. cit. (nota 5), art. 190 n. 9; RENÉ
RHINOW / MARKUS SCHEFER, op. cit. (nota 5), n. 2863 e 3643