Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/6: 05.445 Iniziativa parlamentare. Giurisdizione costituzionale - 07.476 Iniziativa parlamentare. Costituzione federale determinante per le autorità incaricate dellʼapplicazione del diritto · 12 pagine

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In seguito all'abrogazione dell'articolo 190 Cost. le conseguenze interne dei conflitti normativi fra il diritto internazionale e la Costituzione federale dovranno essere giudicate soltanto sulla base dell'articolo 5 capoverso 4 Cost.

Secondo la maggioranza della Commissione l'abrogazione dell'articolo 190 Cost. rappresenta una soluzione coerente, in sintonia con le due iniziative parlamentari e garantisce in tutti i casi la preminenza della Costituzione federale sulle leggi federali.

Una minoranza (2 voti) è invece a favore di una soluzione meno drastica e propone una modifica dell'articolo 190 Cost. In particolare chiede di riformulare l'attuale contenuto materiale dell'articolo 190 in un capoverso 1 e di prevedere un capoverso 2 che limiti il principio secondo cui le leggi federali sono determinanti anche in caso di conflitto con la Costituzione federale: le leggi che violano un diritto fondamentale della Costituzione federale o un diritto umano garantito dal diritto internazionale non devono vincolare le autorità incaricate dell'applicazione del diritto. La differenza rispetto alla proposta della maggioranza consiste essenzialmente nel fatto che le leggi federali anticostituzionali non si applicano soltanto nei casi di violazione dei diritti fondamentali. Se una legge federale viola ad esempio soltanto le disposizioni costituzionali sulle competenze dei Cantoni, l'applicazione continuerà ad essere consentita. Secondo la proposta della minoranza, i conflitti fra una legge federale e una norma di diritto internazionale che non serve alla protezione dei diritti umani devono espressamente continuare ad essere giudicati secondo le norme attuali (art. 5 cpv. 4 in combinato disposto con l'articolo 190 cpv. 1 Cost.). Il Tribunale federale potrà quindi continuare a seguire la cosiddetta «giurisprudenza Schubert32».

Per la maggioranza questa soluzione è insoddisfacente e incoerente: il fatto di prevedere un trattamento privilegiato per i diritti fondamentali conduce a un diritto costituzionale a due classi.

Un'altra minoranza (8 voti) si oppone a qualsiasi controllo della costituzionalità delle leggi federali e chiede pertanto di non entrare in materia, adducendo che il progetto preliminare conferisce troppo potere all'autorità giudiziaria. Dal momento che sottostanno al referendum facoltativo le leggi godono della legittimazione del Popolo, sia essa tacita o espressa.

3.4 Eventuali complementi a livello di legge

Le proposte della Commissione (maggioranza e minoranza) si limitano alle modifiche della Costituzione necessarie per consentire l'esame pregiudiziale delle leggi federali in caso di applicazione da parte di tutte le autorità. Se del caso, il legislatore federale potrà procedere ai necessari adeguamenti nelle leggi sull'organizzazione giudiziaria o nei Codici di procedura ai fini della verifica delle leggi federali. I seguenti interventi sono ipotizzabili ma non assolutamente indispensabili:

32 Cfr. nota 11.