Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/6: 05.445 Iniziativa parlamentare. Giurisdizione costituzionale - 07.476 Iniziativa parlamentare. Costituzione federale determinante per le autorità incaricate dellʼapplicazione del diritto · 12 pagine

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re1. Questo obbligo scaturisce dal principio di legalità sancito dall'articolo 5 capoverso 1 Cost.2

Le procedure di ricorso del diritto federale e cantonale prevedono l'impugnabilità delle decisioni che violano la Costituzione federale o il diritto internazionale3. Tale violazione può derivare dall'applicazione di un atto normativo contrario alla Costituzione o al diritto internazionale.

Il controllo della legalità degli atti cantonali può avvenire non solo in caso di applicazione - ossia quale questione pregiudiziale (controllo normativo concreto) - ma anche nell'ambito di un ricorso contro l'atto normativo cantonale stesso dinnanzi al Tribunale federale in virtù dell'articolo 82 lettera b LTF (controllo astratto delle norme). La legislazione federale non prevede invece alcun ricorso diretto contro gli atti normativi della Confederazione, ossia non prevede alcun controllo normativo astratto.

1.3.2 Restrizione in virtù dell'articolo 190 Cost.

Il controllo della costituzionalità delle norme conformemente a quanto esposto sopra (n. 1.3.1) è fortemente limitato dall'articolo 190 Cost., secondo cui le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. In altri termini le leggi federali e il diritto internazionale si applicano anche quando sono contrari alla Costituzione.

L'articolo 190 Cost. è stato adottato nell'ambito della revisione della Costituzione federale e deriva dall'articolo 113 capoverso 3 della Costituzione del 18744. Benché la vecchia Costituzione non menzionasse il diritto internazionale ma solo i trattati internazionali approvati dall'Assemblea federale, l'estensione di questa riserva ai trattati internazionali conclusi direttamente dal Consiglio federale e ad altre fonti del diritto internazionale (p. es. il diritto consuetudinario internazionale e le norme generali del diritto internazionale) corrispondeva alla dottrina dominante e alla prassi corrente del Tribunale federale. La menzione di altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto (oltre al Tribunale federale) fra i destinatari non era altro che un semplice aggiornamento del diritto costituzionale.

1 ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berna 2006, n. 1895 segg.; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pagg. 327 e 1020; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 95; ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a ed., Zurigo 2008, n. 2073 segg.; DTF 107 Ib 243 consid. 4; 108 Ib 540 consid. 4c.

2 PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ed., Berna 2007, § 11 n. 36.

3 Cfr. in particolare art. 95 lett. a e b, 110 e 111 cpv. 3 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e art. 49 lett. a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

4 Cfr. messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I, pag. 403 seg.