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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
Modifica del… Disegno del 26.08.2011 (indagine conoscitiva)
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 3 Esclusione
(Art. 21 LPPC)
1Chi si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli e che è quindi stato condannato a pene detentive complessivamente superiori a trenta giorni o a pene pecuniarie complessivamente superiori a trenta aliquote giornaliere, può essere escluso dall’obbligo di prestare servizio.
2È escluso dall’obbligo di prestare servizio chiunque è stato condannato per un crimine o un delitto che rende la sua presenza inaccettabile per la protezione civile.
3La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l’esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha la facoltà di consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.
Art. 4 cpv. 1 lett. a, cpv. 4
1Danno diritto al soldo:
a. i servizi di protezione civile prestati in seguito ad una convocazione giusta gli articoli 27 e 27a della legge;
4Il soldo per i servizi di protezione civile prestati in virtù della medesima disposizione di legge e che durano almeno due ore è versato alla fine dell’anno civile. Ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.
Art. 6a Chiamata in caso d’intervento
(art. 27 e 27a LPPC)
Possono essere chiamati in servizio solo militi della protezione civile che hanno seguito almeno l’istruzione di base giusta l’articolo 33 della legge.
Art. 7, rubrica
Obbligo di entrare in servizio
(art. 27, 27a e 38 LPPC)
Art. 9, rubrica
Differimento dei servizi d’istruzione
Art. 13 Comunicazione dei dati
L’Ufficio federale mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati sul reclutamento contenuti nel Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).
Titolo prima dell'art. 13a
Capitolo 2a: Istruzione di base per le persone naturalizzate
(art. 33 LPPC)
Art. 13a
Le persone naturalizzate dopo l’anno civile in cui compiono 26 anni assolvono l’istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.
1 RS 520.11
2011–......