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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pagine
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Art. 14 Materiale di competenza della Confederazione
(art. 43 LPPC)
1L’Ufficio federale è responsabile per l’acquisizione e la sostituzione del materiale giusta l’articolo 43 della legge. Esso emana le istruzioni necessarie.
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I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile.
3Il materiale finanziato e fornito dall’Ufficio federale è di proprietà del destinatario. Questo vigila affinché le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.
4L'Ufficio federale amministra il materiale giusta il capoverso 1 messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione.
5Il materiale standardizzato comprende:
a. il materiale di protezione NBC;
b. il materiale supplementare richiesto in caso di un conflitto armato.
Art. 14a Materiale di competenza dei Cantoni
(art. 43a LPPC)
L'Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni.
Art. 15
Abrogato
Art. 16
Abrogato
Art. 17 cpv. 1 lett. a, cpv. 5 e cpv. 6
1Il numero dei posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
a. per edifici abitativi a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
5Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del cinque percento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell’immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l’articolo 46 capoverso 1 della legge.
6Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.
Art. 18 cpv. 1 lett. b e c
b. Abrogata
c. Abrogata
Art. 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi
(art. 47 cpv. 1 LPPC)
1I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.
2Essi determinano, secondo le disposizioni dell’Ufficio federale, una o più zone di valutazione per l’attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa e la gestione della costruzione dei rifugi.
3Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell’articolo 37. I posti protetti secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.
Art. 21 Contributi sostitutivi
(art. 46 LPPC)
1I contributi sostitutivi vanno versati prima dell’inizio dei lavori di costruzione.
2Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni fissano l’ammontare dei contributi sostitutivi all’interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.
3Se un edificio abitativo, un pensionato o un ospedale viene alienato, l’eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all’acquirente.
Art. 22 cpv. 1
1I contributi sostitutivi sono utilizzati in modo vincolato allo scopo previsto secondo il seguente ordine di priorità:
a. realizzazione, equipaggiamento, esercizio, manutenzione e rinnovamento dei rifugi pubblici;
b. rinnovamento dei rifugi privati;