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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pagine

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Sezione 3: Corsi d’istruzione della Confederazione

Art. 40j Valutazione

Le persone che partecipano a un’istruzione della Confederazione di almeno cinque giorni, vengono valutate al termine del corso relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

Art. 40k Comunicazione dei risultati della valutazione

L’Ufficio federale mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40j.

II

L’attuale allegato diventa allegato 1.

La presente ordinanza è completata con l’allegato 2 qui annesso.

III

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 5, rubrica e cpv. 4bis

Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione

civile

4bisI militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 10 cpv. 2 lett. b e lett. f

2Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:

b. i militari, i militi della protezione civile e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE;

f. in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:

1. a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE,

2. alla zona protetta 2 di un impianto militare.

Art. 11 cpv. 2 lett. b

2Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:

b. i militari, i militi della protezione civile e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come SEGRETO;

Art. 14 cpv. 1 lett. bbis

1L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:

bbis. per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile;

Art. 23 cpv. 5

5Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.

Art. 25 cpv. 1

1L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.

Allegato 2 numero 11bis

11bis. Stati maggiore del Consiglio federale

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2 RS 120.4