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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pagine
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Sezione 3: Corsi d’istruzione della Confederazione
Art. 40j Valutazione
Le persone che partecipano a un’istruzione della Confederazione di almeno cinque giorni, vengono valutate al termine del corso relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.
Art. 40k Comunicazione dei risultati della valutazione
L’Ufficio federale mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40j.
II
L’attuale allegato diventa allegato 1.
La presente ordinanza è completata con l’allegato 2 qui annesso.
III
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 5, rubrica e cpv. 4bis
Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione
civile
4bisI militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 10 cpv. 2 lett. b e lett. f
2Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
b. i militari, i militi della protezione civile e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE;
f. in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
1. a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE,
2. alla zona protetta 2 di un impianto militare.
Art. 11 cpv. 2 lett. b
2Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
b. i militari, i militi della protezione civile e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come SEGRETO;
Art. 14 cpv. 1 lett. bbis
1L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:
bbis. per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile;
Art. 23 cpv. 5
5Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.
Art. 25 cpv. 1
1L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.
Allegato 2 numero 11bis
11bis. Stati maggiore del Consiglio federale
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