Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine
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Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Ufficio federale della protezione della popolazione
Concezione e coordinamento
Disegno del 26 agosto 2011 (indagine conoscitiva)
Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) Commenti alle singole disposizioni ________________________________________________________
Sono commentati solo gli articoli modificati che richiedono spiegazioni per una maggiore comprensione.
Ordinanza sulla protezione civile
Art. 3 Esclusione
Capoverso 1: questo capoverso è stato modificato in seguito alla revisione della parte generale del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Secondo l’articolo 41 CP, il giudice può pronunciare una breve pena detentiva inferiore a sei mesi soltanto se vi è da attendersi che non potrà essere eseguita una pena pecuniaria. La modifica dell’articolo 3 permette di escludere dal servizio di protezione civile anche le persone alle quali è stata inflitta una pena pecuniaria. Inoltre non è più una disposizione potestativa. Di conseguenza il milite della protezione civile non deve più essere necessariamente escluso dal servizio di protezione civile dopo una condanna (soprattutto se gli è stata inflitta solo una lieve pena detentiva o pecuniaria).
Capoverso 2: la precisazione «da un tribunale penale» è stata cancellata poiché oggi molti casi vengono evasi con un decreto di accusa.
Capoverso 3: è stato modificato conformemente alla terminologia attuale del diritto penale: la formulazione «dopo aver scontato la pena» è sostituita da «dopo
l’esecuzione della pena»e la formulazione «in caso di sospensione condizionale della pena» da «in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena».
Art. 4 Soldo
Capoverso 1
Lettera a: adattamento formale risultante dal progetto di revisione della LPPC, che disciplina in un articolo separato (27a) la chiamata per interventi di pubblica utilità.