Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione

Concezione e coordinamento

Disegno del 26 agosto 2011 (indagine conoscitiva)

Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) Commenti alle singole disposizioni ________________________________________________________

Sono commentati solo gli articoli modificati che richiedono spiegazioni per una maggiore comprensione.

Ordinanza sulla protezione civile

Art. 3 Esclusione

Capoverso 1: questo capoverso è stato modificato in seguito alla revisione della parte generale del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Secondo l’articolo 41 CP, il giudice può pronunciare una breve pena detentiva inferiore a sei mesi soltanto se vi è da attendersi che non potrà essere eseguita una pena pecuniaria. La modifica dell’articolo 3 permette di escludere dal servizio di protezione civile anche le persone alle quali è stata inflitta una pena pecuniaria. Inoltre non è più una disposizione potestativa. Di conseguenza il milite della protezione civile non deve più essere necessariamente escluso dal servizio di protezione civile dopo una condanna (soprattutto se gli è stata inflitta solo una lieve pena detentiva o pecuniaria).

Capoverso 2: la precisazione «da un tribunale penale» è stata cancellata poiché oggi molti casi vengono evasi con un decreto di accusa.

Capoverso 3: è stato modificato conformemente alla terminologia attuale del diritto penale: la formulazione «dopo aver scontato la pena» è sostituita da «dopo

l’esecuzione della pena»e la formulazione «in caso di sospensione condizionale della pena» da «in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena».

Art. 4 Soldo

Capoverso 1

Lettera a: adattamento formale risultante dal progetto di revisione della LPPC, che disciplina in un articolo separato (27a) la chiamata per interventi di pubblica utilità.