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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pagine

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c. altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l’acquisizione di materiale di protezione civile.

Art. 26 cpv. 1 e 2

1I proprietari di edifici abitativi devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato; è fatto salvo il capoverso 3.

2I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell’Ufficio federale.

Art. 29 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c

2

Essi possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell’Ufficio federale, la soppressione di rifugi conformi alle esigenze minime se:

b. se il rifugio è ubicato in una zona molto minacciata;

c. vi è un esubero di posti protetti e il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.

Art. 30 Tipo, dimensioni, fabbisogno e utilizzazione degli impianti di protezione

(art. 50 LPPC)

L’Ufficio federale definisce il fabbisogno, il tipo, le dimensioni, e l’utilizzazione degli impianti di protezione ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 38, rubrica

Manutenzione

(art. 48a LPPC)

Art. 39a Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile, rifugi e impianti di protezione

(art. 42, 49 e 55 LPPC)

1Se viene soppresso un centro d’istruzione della protezione civile, il calcolo del sussidio federale da restituire deve tenere debitamente conto sia dell’ammortamento degli immobili sia dell’aumento di valore del terreno.

2Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione pubblico, il calcolo del sussidio federale da restituire deve tenere debitamente conto degli ammortamenti.

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile

(art. 72 cpv. 1 LPPC)

Art. 40b Dati registrati nel sistema ZESIS

L’allegato elenca i dati che vengono registrati nel sistema ZEZIS.

Titolo prima dell'art. 40f

Sezione 2: Sistema di amministrazione dei corsi

(art. 72 cpv. 1bisLPPC)

Art. 40f Organo responsabile

L’Ufficio federale gestisce il sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi

L’allegato 2 elenca i dati che vengono registrati nel sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40h Raccolta dei dati

L’Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli uffici cantonali responsabili della protezione e presso i partecipanti.

Art. 40i Conservazione dei dati

I dati personali del sistema di amministrazione dei corsi vengono conservati per dieci anni a partire dalla fine del corso.

Titolo prima dell'art. 40j