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Consultazione 2011/70: Strategia Biodiversità Svizzera · 78 pagine
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Rapporto Strategia Biodiversità Svizzera UFAM 2011
5 Tutela della biodiversità: situazione attuale
La protezione della natura ha una lunga tradizione in Svizzera. I suoi esordi risalgono
alla seconda metà del XIX secolo. La protezione della natura mira in primo luogo a
promuovere gli habitat.75 In un secondo momento essa è stata aggiunta la protezione
del paesaggio, che ha come obiettivo un’interazione sostenibile tra elementi naturali e
culturali, ad esempio attraverso l’istituzione di parchi d’importanza nazionale o
dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale.
In Svizzera, la protezione della natura è un compito che viene assolto congiuntamente Protezione della natura: da diverse istituzioni del settore pubblico e molteplici attori privati. Ne risulta una una collaborazione di responsabilità condivisa per la quale tutte le parti si impegnano attivamente. I notevoli successo sforzi profusi dai Cantoni e dalle organizzazioni per la protezione della natura hanno
contribuito in maniera significativa alla salvaguardia della biodiversità. Molti risultati
positivi sono stati conseguiti anche grazie al grande impegno della società civile nelle
attività di volontariato.
5.1 Protezione degli habitat
La protezione degli habitat in Svizzera è stata fin qui impostata all’insegna della pre- Zone protette servazione a lungo termine dei territori di particolare importanza per la biodiversità. Le
prime zone entrate a far parte del perimetro federale76 ad essere formalmente ricono-
sciute per legge sono state, nel 1875, le bandite federali di caccia77. A quei tempi,
caprioli, cervi e stambecchi si erano quasi o del tutto estinti a causa dell’eccessiva
caccia. Nel 1914 è stato istituito il Parco nazionale svizzero78. Negli anni Novanta è
stata formalizzata la salvaguardia a lungo termine di specifiche zone per preservare
determinate specie e habitat. A partire dal 1991 sono stati istituiti le riserve d’uccelli
acquatici e migratori79 e i biotopi d’importanza nazionale80. Nel 1991 è stata posta in
vigore l’ordinanza sulle torbiere alte81, seguita nel 1992 dall’ordinanza sulle zone
golenali82, nel 1994 dall’ordinanza sulle paludi83 e nel 1996 dall’ordinanza sulle zone
palustri84. Nel 2001, come primo inventario per la tutela degli habitat di un gruppo di
specie zoologiche, il Consiglio federale ha disposto la creazione dell’inventario federa-
le sui siti di riproduzione di anfibi d’importanza nazionale85. Nel 2010 è stata approva-
ta l’ordinanza sui prati secchi86. In Svizzera, nei Cantoni e nei Comuni, è oggi garantita
la tutela a lungo termine di una pluralità di zone cantonali e comunali. Altre superfici
spesso di proprietà privata (ad es. a organizzazioni per la protezione della natura) e
sono dunque tutelate nel quadro del diritto privato.
75 La Concezione Paesaggio svizzero (CPS) è la direttiva vincolante in materia di protezione della natura e del paesaggio nello svolgimento dei compiti federali.
76 Zone nazionali. 77 Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF, RS 922.31).
78 Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (legge sul Parco nazionale, RS 454). 79 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM, RS 922.32).
80 Articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), integrato nel 1987 come controproposta all’iniziativa Rothenthurm (Per la protezione delle paludi).
81 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32). 82 Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d’importanza nazionale (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31) 83 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi, RS 451.33). 84 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35). 85 Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA, RS 451.34). 86 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (OPPS, RS 451.37).