Rapporto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 8 pagine

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(cpv. 3 - 6)11. Nei casi in cui i prodotti da costruzione devono essere valutati secondo i sistemi 1 o 1+, per ragioni legate alla sicurezza di tali prodotti la documentazione del fabbricante va verificata anche da un organismo di certificazione del prodotto (cpv. 7).

L’articolo 5 prevede procedure semplificate per le microimprese che trattano prodotti da costruzione cui sono applicabili i sistemi 3 e 4 di valutazione e verifica della costanza della prestazione. A questo proposito sono ipotizzabili due casi: il fabbricante può sostituire i metodi previsti dalla norma armonizzata per la definizione del prodotto-tipo con altri metodi oppure può applicare il sistema 4 a prodotti previsti per il sistema 3. Il fabbricante deve documentare in modo adeguato l’adempimento delle condizioni. Non si deve poter ricorrere alle procedure semplificate se le condizioni concernenti le dimensioni dell’impresa sono soddisfatte attraverso attività di elusione. Vi è attività di elusione in particolare quando l’impresa viene suddivisa in modo che, per quanto riguarda il numero di collaboratori o il fatturato annuo, rientri nella definizione di microimpresa di cui all’articolo 2 numero 27 LProdC; tuttavia le imprese separate/a valle non sono imprese autonome, poiché un’impresa a monte (holding, società madre) detiene il controllo esclusivo o la maggioranza dei diritti di voto oppure la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, può sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza o della direzione dell’«impresa partner» a valle o dell’«impresa associata» oppure può esercitare in altro modo un’influenza dominante sull’impresa a valle.

L’articolo 6 prevede procedure semplificate per i prodotti che non sono fabbricati in serie. Secondo il senso e lo scopo dell’articolo si tratta di prodotti fabbricati a seguito di una specifica ordinazione e in un processo non in serie anche se rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata (ad es. un numero esiguo di porte di casa per edificio plurifamiliare). In questo caso il fabbricante può sostituire la parte concernente la valutazione della prestazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto da costruzione con una documentazione adeguata. Questa documentazione deve essere verificata da un organismo di certificazione del prodotto qualora siano applicabili i sistemi 1 o 1+.

3.1.4 Dichiarazione di prestazione (art. 7 e 8 e allegato 3)

L’articolo 7 descrive in dettaglio il contenuto della dichiarazione di prestazione. Quest’ultima deve sempre indicare le prestazioni di almeno una delle caratteristiche essenziali (cpv. 2 lett. c.) e menzionare inoltre la prestazione delle caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve tenere conto delle disposizioni degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni o delle Parti all’ARR e all’AELS-ARR12 nel luogo in cui intende mettere a disposizione il prodotto da costruzione (cpv. 3). Un esempio di atto cantonale è la dichiarazione che conferisce obbligatorietà alle prescrizioni antincendio dell’AICAA per tutti i Cantoni conformemente alle disposizioni del Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)13. In futuro i Cantoni dovranno svolgere un ruolo più attivo nell’elaborazione o nella definizione di norme d’uso legali se per diversi prodotti il fabbricante dovrà tenere conto nella dichiarazione di prestazione di più caratteristiche essenziali. Nel caso di una dichiarazione di prestazione fornita secondo una valutazione tecnica europea, le prestazioni del prodotto vanno dichiarate sempre in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella valutazione tecnica europea (cpv. 4). Per la redazione della dichiarazione di prestazione bisogna basarsi sul modello di cui all’allegato 3 (cpv. 5).

L’articolo 8 stabilisce le modalità secondo cui la dichiarazione di prestazione può essere fornita all’utilizzatore di un prodotto da costruzione. A determinate condizioni è prevista anche la possibilità della fornitura su supporto elettronico che facilita la redazione e la distribuzione della dichiarazione di prestazione per gli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura.

3.2 Prescrizioni per gli operatori economici (art. 9 - 12)

Gli articoli 9 - 12 concretizzano l’articolo 9 LProdC (vedi commento corrispondente). Le responsabilità che la riveduta LProdC attribuisce agli operatori economici sono già previste attualmente in ampia misura e non comportano normalmente nuovi obblighi (cfr. anche n. 3.2.2 del commento alla LProdC). Gli operatori economici, che rispetto ai fabbricanti si trovano a valle della catena di fornitura e di distribuzione dei prodotti da costruzione (mandatari, importatori e distributori), devono già ora provvedere affinché le informazioni sulle prestazioni del prodotto contenute nei documenti forniti dal fabbricante giungano agli utilizzatori – ovvero a progettisti, committenti, imprenditori generali, imprenditori del ramo principale e del ramo secondario dell’edilizia – con la garanzia della completezza, dell’affidabilità e dell’autenticità. Non si intende né sostituire gli obblighi del fabbricante né creare ridondanze per tali obblighi. Prima di mettere a disposizione il prodotto sul mercato, il distributore deve assicurarsi ad esempio che il fabbricante abbia apposto sul suo prodotto il numero di tipo, di lotto o di serie e che il suo nome, la sua denominazione commerciale o il suo marchio e il suo indirizzo siano identificabili e tracciabili, che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e dalle informazioni sulla sicurezza richieste (art. 12 cpv. 2). Il distributore svolge già oggi queste attività al momento del controllo della merce in entrata. È possibile immaginarsi che nella prassi il distributore si faccia garantire per contratto anche dal fabbricante da cui ha ordinato la merce che il prodotto è accompagnato dai documenti necessari e che reca le designazioni richieste. In caso di danno, egli potrebbe invocare la responsabilità civile del fabbricante che gli ha fornito la merce. Questa è una possibilità

11 Queste procedure semplificate erano designate secondo la vecchia Direttiva europea 89/106/CEE «condivisione dei risultati delle prove iniziali di tipo o dei calcoli di tipo» (shared ITT/ITC) e «prove per tipo a cascata» (cascading ITT/ITC).

12 Allegato I della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS-ARR), RS 0.632.31.

13 Decisione del 10 giugno 2004 dell’Autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT) che conferisce obbligatorietà alle prescrizioni antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) a partire dal 1° gennaio 2005.