Rapporto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 8 pagine
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importante per il distributore, in particolare quando un prodotto che lui ha ordinato non si trova fisicamente nel suo deposito, poiché dopo l’ordinazione il fabbricante lo ha fornito direttamente all’utilizzatore. Per stabilire se un distributore avesse dovuto sospendere la messa a disposizione sul mercato di un prodotto (art. 12 cpv. 2) e avesse dovuto adottare misure correttive (art. 12 cpv. 5), poiché aveva ragione di credere che il prodotto non fosse conforme alla dichiarazione di prestazione, è necessario considerare un livello di diligenza paragonabile a quello del proprietario di una banconota che sapeva o doveva sapere che la sua banconota era falsa e in malafede la rimette comunque in circolazione.
3.3 Specifiche tecniche (art. 13 - 19)
Le disposizioni di questa sezione concretizzano gli articoli 10 - 13 LProdC (vedi anche commento corrispondente).
L’articolo 13 cita i contenuti che deve avere generalmente una norma armonizzata affinché questa possa essere designata. L’articolo 14 disciplina i dettagli della designazione delle norme armonizzate concretizzando l’articolo 11 capoverso 1 LProdC. Parallelamente definisce l’effetto giuridico del periodo di coesistenza e della designazione delle norme armonizzate per la redazione della dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante (art. 14 cpv. 2) e per l’elaborazione di norme da parte degli organismi nazionali di normalizzazione (art. 14 cpv. 3 e 4).
Gli articoli 15 - 17 concernono l’elaborazione di un documento per la valutazione europea da parte di un organismo svizzero di valutazione tecnica e con la partecipazione di quest’ultimo all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica. L’articolo 15 disciplina le condizioni che il fabbricante deve soddisfare quando presenta la richiesta per una valutazione tecnica europea. L’articolo 16 regolamenta i requisiti per il contenuto di un documento per la valutazione europea. Un siffatto documento costituisce una sorta di «normazione quadro» per la descrizione generale del prodotto da costruzione, in particolare in relazione alle sue caratteristiche essenziali, all’uso previsto dal fabbricante, alle procedure e ai criteri per la valutazione della prestazione del prodotto. L’articolo 17 contiene una regolamentazione della designazione dei documenti per la valutazione europea corrispondente a quella dell’articolo 14 nell’ambito delle norme tecniche armonizzate.
L’articolo 18 concretizza l’articolo 12 LProdC per quanto attiene al rilascio di una valutazione tecnica europea su richiesta del fabbricate e sulla base di un documento per la valutazione europea.
3.4 Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti
3.4.1 Organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di valutazione e verifica della costanza della prestazione (art. 19 - 28 e allegato 4)
Gli articoli 19 - 28 concretizzano in dettaglio le disposizioni dell’articolo 14 LProdC.
L’articolo 19 rinvia all’allegato 4 ed è la disposizione centrale per i requisiti degli organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di parte terza indipendente nell’ambito delle procedure/dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Oltre a disporre della competenza tecnica, delle conoscenze e della capacità richieste (compresi personale e risorse impiegate), l’organismo notificato deve garantire l’indipendenza, la riservatezza, l’oggettività e l’imparzialità della sua attività (in particolare nei confronti del fabbricante di cui deve valutare i prodotti). L’organismo deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile appropriata e l’UFCL può fissare una copertura minima. Deve altresì partecipare alle attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento europeo degli organismi notificati. La partecipazione alle attività di normalizzazione non significa che ci sia una normalizzazione parallela all’attività degli organismi di normalizzazione mandatari. Essa va intesa piuttosto come una collaborazione al lavoro di normalizzazione degli organismi mandatari, da cui scaturiscono ad esempio proposte di miglioramento o di soluzione per quanto le specifiche armonizzate siano attinenti all’attività degli organi notificati (in particolare all’applicazione delle procedure/dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione a determinati prodotti, ad es. alle modalità di controllo specifico della produzione in fabbrica per la produzione di determinati aggregati per calcestruzzo).
L’articolo 20 disciplina il rapporto tra accreditamento, designazione e notifica di un organismo richiedente: la designazione dell’organismo è la condizione per la sua notifica. Essa a sua volta è basata su un accreditamento esistente volto a provare che i requisiti dell’articolo 19 sono soddisfatti. L’articolo 20 rimanda per la procedura di designazione alle disposizioni sulla designazione dell’OAccD applicabili per analogia e per la procedura di notifica alle disposizioni sulla designazione dell’ARR. Il capoverso 7 prevede una novità rispetto alla regolamentazione attuale: per i casi che enumera in via esaustiva introduce la possibilità di una «designazione orizzontale». Questo significa ad esempio che in relazione alla resistenza al fuoco un organismo può farsi notificare anche solo per questa caratteristica del prodotto in modo trasversale per tutte le specifiche tecniche armonizzate.
L’articolo 21 stabilisce una presunzione di conformità a favore degli organismi notificati, ovvero si presume che un organismo notificato soddisfi i requisiti di competenza tecnica e di capacità secondo l’articolo 19 purché le norme di accreditamento armonizzate determinanti contemplino i contenuti dell’articolo 19. La Commissione europea pubblica i riferimenti alle norme di accreditamento armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Per il settore dei prodotti da costruzione sono rilevanti la norma EN 17025 per i laboratori di prova e la norma EN 17065 per gli organismi di certificazione del prodotto e per gli organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (cpv. 2).