Rapporto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 8 pagine
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In caso di modifica dei requisiti che devono essere soddisfatti dall’organismo notificato, l’articolo 22 prevede disposizioni che permettono alle autorità di designazione (UFCL) di ritirare, limitare o sospendere la designazione. Inoltre l’autorità di designazione provvede affinché le pratiche siano evase da un altro organismo (cpv. 3) ed indaga sui casi in cui vengono sollevati dubbi sulla competenza di un organismo notificato svizzero (art. 23).
L’articolo 24 disciplina gli obblighi degli organismi notificati in relazione alla loro attività. Importanti a tal fine sono in particolare i capoversi 4 - 6, secondo cui un organismo notificato può esigere dal fabbricante misure correttive quando accerta che quest’ultimo non assicura o non assicura più la costanza della prestazione del prodotto o quando il prodotto non rispetta o non rispetta più i livelli di soglia stabiliti.
L’articolo 25 si occupa dell’attività delle filiali e dei subappaltatori degli organismi notificati. Esso mira a garantire che l’organismo notificato sia esso stesso in possesso della «competenza chiave» per le attività che trasferisce ai subappaltatori. L’organismo notificato deve garantire che le filiali e i subappaltatori soddisfino anche i requisiti di cui all’articolo 19 (cpv. 2). Esso se ne assume l’intera responsabilità (cpv. 3). Il subappalto richiede inoltre il consenso del committente, normalmente il fabbricante (cpv. 1). Queste limitazioni servono ad assicurare la qualità dei documenti per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione. Quanto precede vale secondo l’articolo 26 anche per l’uso degli impianti al di fuori del laboratorio di prova di un organismo notificato quando un fabbricante richiede questa procedura per sottoporre a prova il suo prodotto e l’organismo di accreditamento svizzero concede l’autorizzazione al laboratorio di prova (cpv. 1).
L’articolo 27 stabilisce gli obblighi d’informazione concreti cui gli organismi notificati sono tenuti nei riguardi delle autorità di notificazione e di altri organismi notificati.
L’articolo 28 prescrive gli strumenti di coordinamento per gli organismi notificati. Esso prevede un’autorganizzazione degli organismi notificati in Svizzera sotto forma di gruppo svizzero di organismi notificati (lett. a.). Un organismo di questo genere esiste su base informale già dal 2009 ed è finalizzato a garantire lo scambio di informazioni tra gli organismi notificati nazionali come pure la parità di trattamento dei fabbricanti che incaricano tali organismi tramite una procedura armonizzata tra gli organismi notificati. Questa struttura dev’essere mantenuta. Parallelamente gli organismi notificati svizzeri devono partecipare direttamente o attraverso un organismo che li rappresenta al lavoro del gruppo europeo di organismi notificati, affinché le disposizioni del capitolo ARR sui prodotti da costruzione siano rispettate anche in riferimento all’attività degli organismi svizzeri a livello europeo (lett. b.). Questa prassi esiste già oggi e ha prodotto buoni risultati.
3.4.2 Organismi di valutazione tecnica (art. 29 - 32 e allegati 5 e 6)
Gli articoli 29 -32 e gli allegati 5 e 6 concretizzano gli articoli 16 e 17 LProdC.
Per quanto riguarda i requisiti degli organismi di valutazione tecnica che vogliono essere designati l’articolo 30 rinvia all’allegato 6. Per l’ottenimento del rilascio della designazione devono essere soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2 sulla base di un accreditamento secondo l’OAccD.
Nell’articolo 29 capoverso 1 il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) è designato dal Consiglio federale quale organismo di valutazione tecnica ufficiale.
L’articolo 31 contiene disposizioni sulla designazione degli organismi di valutazione tecnica in Svizzera. Per la designazione di ulteriori organismi di valutazione tecnica esso stabilisce regole sulla procedura. Poiché la designazione è un atto giuridico nazionale, il suddetto articolo rinvia alle prescrizioni sulla designazione, applicabili per analogia, dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD)14 (cpv. 1). Questo vale anche per le regole sul controllo, sulla sospensione, sul ritiro o sul ritiro volontario della designazione, tenuto conto della particolare specifica prescrizione sul ritiro di cui al capoverso 4. Anche il controllo e la valutazione della competenza e dell’adempimento dei compiti dell’organismo di valutazione tecnica sono retti per analogia dalle disposizioni dell’OAccD, dell’allegato 2 dell’ARR e dell’allegato 6 OProdC (cpv. 3). L’allegato 5, a cui rinviano l’articolo 29 capoverso 2 e l’articolo 30 capoverso 1, enumera in modo esaustivo le aree di prodotto per le quali (una o più di esse) un organismo di valutazione tecnica può essere designato. L’articolo 31 capoverso 5, infine, attribuisce all’UFCL la competenza di adottare orientamenti per la valutazione degli organismi di valutazione tecnica.
L’articolo 32 stabilisce la possibilità per gli organismi di valutazione tecnica svizzeri di farsi rappresentare a livello europeo in seno all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica da un organismo di loro scelta.
3.4.3 Punto di contatto di prodotti da costruzione (art. 33)
L’articolo 33 concretizza l’articolo 18 LProdC, che prevede la possibilità di delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante un contratto di diritto pubblico. Le attività possono essere delegate parzialmente o interamente. Gli organismi privati possono adempiere un compito che in linea di principio è statale unicamente se soddisfano determinati requisiti minimi, in particolare riguardo alla competenza tecnica, alla capacità,
14 RS 946.512