Rapporto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 8 pagine

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all’indipendenza e all’oggettività. Per definire i requisiti dei punti di contatto privati di prodotti da costruzione occorre considerare per analogia (cpv. 3) i requisiti stabiliti per gli organismi notificati (art. 19 OProdC).

3.5 Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici (art. 34 - 41)

3.5.1 Vigilanza del mercato (art. 34 - 37)

Per quanto riguarda la vigilanza del mercato si rimanda al commento dettagliato nel numero 2.9 del rapporto esplicativo sulla LProdC.

Gli articoli 34 - 37 concretizzano gli articoli 19 - 23 LProdC.

L’articolo 34 fornisce un elenco – non esaustivo – delle organizzazioni specializzate che in quanto organi di esecuzione sono incaricate dal Consiglio federale della vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione. Tra le citate organizzazioni, SUVA e upi esercitano attualmente per determinati settori una funzione di vigilanza del mercato nel campo della sicurezza dei prodotti in virtù della vigente ordinanza sulla sicurezza dei prodotti: la SUVA è competente per la sicurezza dei prodotti nel settore aziendale e l’upi nel settore non aziendale15. Queste due organizzazioni specializzate dovrebbero svolgere la funzione di vigilanza anche nel settore dei prodotti da costruzione (art. 35). In questo stesso articolo il Consiglio federale delega all’UFCL la possibilità di designare altre organizzazioni specializzate (art. 34 cpv. 1 lett. c.) e di delimitare le competenze tra i singoli organi di vigilanza del mercato (cpv. 3). L’UFCL deve inoltre poter affidare a uffici cantonali compiti di controllo (cpv. 2).

L’articolo 37 concretizza i compiti di coordinamento dell’UFCL in quanto autorità di vigilanza della Confederazione sul mercato dei prodotti da costruzione.

3.5.2 Commissione dei prodotti da costruzione (art. 38)

L’articolo 38 concretizza l’articolo 29 LProdC. Esso riprende il contenuto e la prassi della legislazione in vigore.

3.5.3 Regolamentazione degli emolumenti (art. 39 - 41)

Per quanto concerne gli emolumenti occorre considerare oltre alle disposizioni degli articoli 39 e 40 l’ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione (art. 41). Il Consiglio federale delega inoltre all’UFCL la possibilità di adeguare la tariffa oraria per gli emolumenti in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 40 cpv. 2).

3.6 Entrata in vigore (art. 42)

L’OProdC dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2014, ma in ogni caso contemporaneamente alla LProdC, affinché non ci sia una lacuna temporale nel recepimento delle diverse parti del regolamento europeo sui prodotti da costruzione e sia possibile un’applicazione omogenea.

4 Aspetti giuridici

L’articolo 34 LProdC conferisce al Consiglio federale un’ampia competenza nel disciplinare i dettagli tecnici secondo la LProdC nelle disposizioni d’esecuzione e nel delegare all’UFCL l’emanazione di norme amministrative e tecniche. Vi sono singole disposizioni della LProdC che prevedono altre deleghe:

- art. 3 cpv. 3 e 4: requisiti di base delle opere di costruzione;

- art. 7 cpv. 3 e 4: prestazioni dei prodotti da indicare nella dichiarazione di prestazione;

- art. 5 cpv. 3 e 4: procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

- art. 7 cpv. 6: contenuto della dichiarazione di prestazione e modalità con cui è messa a disposizione;

- art. 9 cpv. 1 e 4: prescrizioni per gli operatori economici, adeguamento del termine;

- art. 11: contenuto e designazione di norme armonizzate;

- art. 12 cpv. 4: obblighi dell’organismo di valutazione tecnica nella procedura per il rilascio di un documento per la valutazione europea e contenuto della valutazione tecnica europea;

- art. 13 cpv. 2: requisiti concernenti il documento per la valutazione europea;

- art. 14 cpv. 3, art. 16 cpv. 2 e 7, art. 18 cpv. 3: organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti;

- art. 28 cpv. 4: conferimento di compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni o a organizzazioni qualificate;

15 Art. 20 ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, RS 930.111