Rapporto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 8 pagine
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- allegato 1: Requisiti di base delle opere di costruzione;
- allegato 2: Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e organismi coinvolti;
- allegato 3: Dichiarazione di prestazione;
- allegato 4: Requisiti per gli organismi notificati;
- allegato 5: Aree di prodotto dell’attività degli organismi di valutazione tecnica;
- allegato 6: Requisiti degli organismi di valutazione tecnica.
3.1 Condizioni per l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione (art. 1 - 8)
3.1.1 Requisiti di base delle opere di costruzione (art. 1 e allegato 1)
L’articolo 1 rimanda all’allegato I dell’OProdC, che definisce i sette requisiti di base delle opere di costruzione creando in tal modo le condizioni quadro necessarie per concretizzare e precisare tali requisiti sotto il profilo materiale nella legislazione cantonale svizzera (vedi commento dettagliato all’art. 3 LProdC).
3.1.2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni di prestazione (art. 2)
L’articolo 2 concretizza l’articolo 3 capoverso 4 e l’articolo 7 capoverso 3 LProdC. Nel capoverso 1 lettera a. viene concretizzata la disposizione dell’articolo 7 capoverso 3 primo periodo LProdC, secondo cui il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. Il Consiglio federale ha adottato una norma che prevede che l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) designi gli atti normativi internazionali che definiscono le caratteristiche essenziali da dichiarare. Secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione la Commissione europea può stabilire queste caratteristiche mediante atti delegati. Per poter accogliere nel diritto svizzero in modo efficace ed efficiente in termini di risorse siffatti atti che concretizzeranno in futuro il suddetto regolamento, il Consiglio federale crea la possibilità del recepimento degli atti normativi in questione tramite designazione. Allo stesso modo secondo la lettera b. possono essere recepiti nel diritto svizzero gli atti normativi internazionali. Tuttavia il Consiglio federale può fissare determinati livelli di soglia per le prestazioni del prodotto, che devono essere dichiarati e rispettati in Svizzera (art. 7 cpv. 3 secondo periodo LProdC). Il capoverso 3 autorizza l’UFCL a designare i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che definiscono le caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione e a pubblicare il relativo elenco nel Foglio federale. Si tratta di una regolamentazione speciale che permette, per motivi di sicurezza dei prodotti, di definire a livello federale livelli di soglia ai sensi dell’articolo 3 capoverso 4 LProdC.
3.1.3 Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione (art. 3 - 6 e allegato 2)
Gli articoli 3 - 6 e l’allegato 2 concretizzano l’articolo 5 LProdC.
L’articolo 3 rinvia all’allegato 2, in cui sono descritti i compiti concreti che il fabbricante e gli organismi notificati, da coinvolgere eventualmente nella procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione, devono svolgere per redigere la dichiarazione di prestazione in un determinato sistema ai fini della valutazione della prestazione. Si definiscono in dettaglio cinque sistemi: 1+, 1, 2+, 3 e 4. L’allegato 2 distingue inoltre tre tipi di organismi notificati che, a seconda della procedura applicabile, si devono far intervenire nella procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Le attuali designazioni dei tipi di organismi vengono leggermente adeguate, fatta eccezione per l’organismo d’ispezione che diventa «organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica».
Gli articoli 4 - 6 prevedono procedure semplificate nell’ambito dei cinque suddetti sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. L’introduzione delle procedure semplificate è finalizzata a facilitare in certi casi il fabbricante nella redazione della dichiarazione di prestazione e a ridurre i suoi costi di fabbricazione.
L’articolo 4 disciplina a livello legislativo i casi che conformemente alla Guidance Paper M secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione10 avrebbero dovuto permettere già in passato di semplificare nella prassi le procedure, ma che erano fondati soltanto su un’interpretazione e non su una base giuridica vincolante. I casi sintetizzati all’articolo 4 valgono per tutti i fabbricanti. Nel determinare il prodotto-tipo il fabbricante deve poter rinunciare a prove di tipo o a calcoli di tipo se facendo un rimando a un atto normativo designato secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b. LProdC è in grado di documentare in modo adeguato che un prodotto da costruzione soddisfa, senza prove o senza ulteriori prove, una certa classe di prestazione riguardo a una o più caratteristiche essenziali (cpv. 1 e 6). Il fabbricante deve poter rinunciare a prove di tipo o a calcoli di tipo anche qualora sia in grado di documentare in modo adeguato che la dichiarazione di prestazione possa essere redatta sulla base dei risultati di prova ottenuti per un altro prodotto da costruzione, anche da terzi
10 Guidance Paper M concerning Council Directive 89/106/EEC (CPD): Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production control, European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, 4 maggio 2005.